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REGIO DECRETO 2 ottobre 1921, n. 1366

Che modifica il regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro. (021U1366)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-11-1921 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, e le modificazioni ad essa apportate col decreto-legge 17 novembre 1918, n. 1825;
Veduta la legge 20 marzo 1921, n. 296, concernente modificazioni alla legge predetta;
Veduto il regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione dal predetto testo unico e le modificazioni apportate al regolamento medesimo col decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, numero 638;
Veduto il parere del Consiglio superiore della presidenza e delle assicurazioni;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Al regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro e modificato col decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 638, Sono apportate le seguenti modificazioni:

1. - All'art. 8 è sostituito il seguente:

«Sono compresi fra gli opifici industriali contemplati nell'art 1, n. 3, della legge (testo unico):

«a) quelli nei quali le macchine siano adoperate solo in via transitoria e non periodica;

«b) quelli nei quali le macchine non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di essi;

«c) gli edifici annessi a ospizi, ospedali e altri istituti pubblici di beneficenza, per il servizio interno degli istituti stessi e per lavori che eseguiscono i ricoverati;

«d) gli opifici annessi alla casa di pena e ai riformatori».

2. - In fino al primo comma dell'art. 13 sono aggiunte soltanto le parole: «al lordo di qualsiasi ritenuta».

3. - Al secondo periodo dell'art. 27 è sostituito il seguente:
«Però l'Istituto assicuratore è sempre obbligato a pagare le indennità salvo il diritto di rivalersene sul capo o esercente dell'impresa o industria quando la contravvenzione sia stata giudizialmente accertata».

4. - Al terzo comma dell'art. 30 sono sostituiti i seguenti:

«Però per quel che riguarda le disposizioni dell'art. 31, il Ministero potrà limitare la dispensa solo ad alcune categorie di operai.

Ha inoltre facoltà di dispensare dalla tenuta del libro di paga i capi o esercenti delle imprese o industrie in genere i quali possano sostituire tale libro con idonei sistemi di registrazione ed abbiano ottenuto il consenso dell'Istituto assicuratore per la sostituzione, e di dispensare dalla tenuta del libro di matricola i capi o esercenti delle imprese o industrie che hanno carattere transitorio, e che sono esercitate, come la trebbiatura, per breve periodo dell'anno».

5. - Al terzo comma dell'art. 31 è sostituito il seguente:

«Quando il libretto sia esaurito, l'imprenditore o l'esercente deve fornirne un altro, sempre a proprie spese; quando sia smarrito, l'imprenditore lo fornirà contro rimborso, a carico dell'operata, della spesa in misura non superiore a cinquanta centesimi».

6. - Al primo periodo del n. 5 dell'art. 41 è costituito il seguente:

«5. - Il versamento, in titoli emessi o garantiti dallo Stato, nella Cassa dei depositi e prestiti, della cauzione ragguagliata alla misura di lire 25 per ogni operaio occupato fino ad un massimo di lire 1,000,000, con vincolo a favore degli operai dipendenti dal sindacato che, ai termini di legge, dovrebbero essere assicurati.

7. - All'art. 46 sano aggiunti i seguenti alinea:

«g) il giorno in etti l'operaio o l'avente diritto accetta la liquidazione;

«h) il giorno in cui venne versato l'ammontare delle indennità».

8. - Nel primo comma dell'art. 70 alle parole: «200,000 lire» sono sostituite le parole: «500,000 lire» ed allo stesso art. 70 è aggiunto il comma seguente:

«La cauzione non potrà essere inferiore al limite indicato nella prima parte del presente articolo anche per le Società o Imprese private autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

9. - Dopo il secondo comma dell'art. 79 è aggiunto il seguente:
«Per gli infortuni che abbiano causato la morte o pei quali sia preveduto pericolo di morte la denuncia all'Istituto assicuratore dovrà essere fatta per telegrafo immediatamente ed in ogni caso ventiquattro ore dell'infortunio».

10. - All'art. 84 sono aggiunti i seguenti comma:

«L'inchiesta deve sempre essere fatta sul luogo quando l'operaio sia rimasto ucciso o abbia sofferte lesioni tali e da doversene prevedere la morte o un'incapacità al lavoro superiore ai trenta giorni.

«L'Istituto assicuratore, l'infortunato o i suoi aventi diritto hanno facoltà di domandare direttamente ai Pretore che venga eseguita l'inchiesta per gli infortuni che abbiano le conseguenze indicate nella prima parte del presente articolo e pei quali per non essere stata fatta la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza o per non essere state previste o indicate nella denuncia le conseguenze predette o per qualsiasi altro motivo l'inchiesta non sia stata eseguita».

11. - All'art. 88 è aggiunto il seguente comma:

«Copia del processo verbale dell'inchiesta deve essere inviata all'istituto assicuratore a cura del cancelliere, contro pagamento dei diritti di sua competenza».

12. - Al primo comma dell'art. 89 è sostituito il seguente:

«I pretori o i vice-pretori da essi delegati, i quali, per eseguire le inchieste ordinate dall'art. 84 del presente regolamento, debbano trasferirsi dalla loro residenza, avranno una indennità nella misura e con le condizioni stabilite per le indennità dovute ai magistrati in caso di missione o di trasferte giudiziarie».

13. - All'art. 90 è sostituito il seguente:

«Sarà parimenti corrisposta una indennità, nella misura e nei casi determinati dalla vigente tariffa penale, in favore dei testimoni, dei medici e di altri periti, i quali siano chiamati dal pretore o dall'ufficiale che esegue l'inchiesta o nell'interesse di questa».

14. - All'art. 95 è sostituito il seguente:

«In caso d'invalidità permanente parziale, agli effetti della liquidazione dell'indennità, il salario si considera ridotto nelle proporzioni seguenti nei casi qui sotto esemplificati:

«Per la perdita totale del braccio destro 85%.

«Per la perdita del braccio destro al terzo superiore 80%.

«Per la perdita totale del braccio sinistro 80%.

«Per la perdita totale dell'avambraccio destro o del braccio sinistro al terzo superiore 75%.

«Per la perdita totale dell'avambraccio sinistro o di tutte le dita della mano destra 70%.

«Per la perdita totale di tutte le dita della mano sinistra, 65%.
«Per la perdita totale del pollice destro 30%.

«Per la perdita totale del pollice sinistro 25%.

«Per la perdita totale della 2ª falange del pollice destro 15%.

«Per la perdita totale della 2ª falange del pollice sinistro 12%.
«Per la perdita totale dell'indice destro 20%.

«Per la perdita totale dell'indice sinistro 15%

«Per la perdita totale del mignolo o del medio 12%.

«Per la perdita totale dell'anulare 8%.

«Per la perdita totale della 3ª falange dell'indice destro 7%

«Per la perdita totale della 3ª falange dell'indice sinistro 6%.

«Per la perdita di ogni altra falange di un dito della mano 5%.

«Per la perdita totale di una coscia 75%.

«Per la perdita di una coscia di qualsiasi altro punto 70%.

«Per la perdita di una gamba al terzo superiore 60%.

«Per la perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50%.
«Per la perdita dell'alluce e corrispondente metatarso 15%.

«Per la perdita totale del solo alluce 7%.

«Per la perdita di ogni altro dito non si fa luogo ad alcuna indennità, ma, ove concorra lesione di più dita, si corrisponde l'indennità del 5% per ogni dito perduto.

«Per la sordità completa di un orecchio 20%.

«Per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35%.

«In caso di constatato mancinismo le misure dell'inabilità stabilite per l'arto superiore destro s'intendono applicate all'arto sinistro, e analogamente quelle del sinistro al destro.

In caso di perdita di più membra ad arti od organi o di più parti dello stesso organo, la misura delle indennità deve essere di volta in volta determinata, tenendo conto di quanto, in seguito all'infortunio e per effetto della coesistenza delle singole lesioni, è diminuita per tutta la vita l'attitudine al lavoro e seguendosi possibilmente le norme indicate nel presente articolo per le riduzioni corrispondenti alle singole lesioni.

«L'abolizione assoluta ed inguaribile della funzionalità di membra, arti od organi è equiparata alla perdita anatomica di essi.

Quando invece le membra, gli arti e gli organi siano resi soltanto parzialmente inservibili la misura della indennità si determina sulla base della misura assegnata per la perdita totale di essi ed in proporzione del grado della funzionalità perduta, escluso ogni indennizzo per diminuzioni anatomiche e funzionali che implichino una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 5 per cento salvo il caso in cui, per la coesistenza di più lesioni, singolarmente non risarcibili, debba farsi lungo alla concessione della indennità secondo i principi stabiliti al terzo comma del presente articolo».

15. - Il secondo comma dell'art. 96 è soppresso ed al primo comma è sostituito il seguente:

«Si considera come inabilità temporanea totale la conseguenza di un infortunio che impedisca totalmente e di fatto, e per un determinato periodo di tempo, di attendere al lavoro».

16. - All'art. 98 è aggiunto il seguente alinea:

«c) per gli operai addetti a imprese, industrie o costruzioni, per le quali siano stabilite tabelle di salari medi o convenzionali a norma degli articoli da 102-bis a 102-novies, in base alle dette tabelle».

17. - Dopo l'art. 102 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 102-bis. - Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale, qualora in seguito a richiesta degli imprenditori o degli operai o degli Istituii assicuratori o in genere degli interessati o anche indipendentemente da tale richiesta, riconosca che per alcune categorie di assicurati sia conveniente adottare tabelle di salari medi o convenzionali da assumere a base della liquidazione delle indennità di infortunio, promuove dal Comitato permanente del lavoro la formazione di tali tabelle. A tal fine il Comitato permanente del lavoro può invitare, ove lo ritenga necessario, organizzazioni di imprenditori e di lavoratori, i Circoli di ispezione per l'industria ed il lavoro o in genere enti o persone che possano fornire opportuni elementi di giudizio, a formulare proposte in merito alla formazione delle tabelle. Le tabelle possono essere formate per industria o per imprese o per lavorazioni e possono essere stabilite arche solo per determinate località.

«Le tabelle formate dal Comitato permanente del lavoro sono approvate con decreto del ministro per il lavoro e per la previdenza sociale: col decreto stesso sarà stabilita anche la data dalla quale le tabelle entrano in vigore, ed ove occorra, i modi nei quali deve essere ad esse data la necessaria pubblicità, per portarle a conoscenza degli interessati.

«Se la tabella sia formata in guisa che per ciascuno degli operai cui essa si riferisce possa essere in modo automatico determinata la rispettiva classe di salario, nel decreto di approvazione della tabella potrà essere stabilito, su conforme proposta del Comitato permanente del lavoro, l'esonero dall'obbligo delle formalità di cui all'art. 102-sexies».

«Art. 102-ter. - Contro la formazione delle tabelle può essere presentato ricorso, per il tramite del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, al Comitato permanente del lavoro entro sessanta giorni dalla data di cui nel secondo comma dell'articolo precedente.
Il Comitato permanente del lavoro, ove per il numero delle persone che ha presentato il ricorso o per l'entità degli interessi da esse rappresentati, ritenga il ricorso meritevole di considerazione, lo esamina e decide su di esse correggendo, dove occorra, le tabelle.

«Si applicano alle tabelle così corrette le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.

«Il ricorso non sospende l'efficacia delle tabelle.

«La decisione del Comitato permanente del lavoro sui ricorsi è definitiva».

«Art. 102 quater. - Le tabelle dei salari medi e convenzionali sono soggette a revisione ad intervalli non superiori ad un biennio a decorrere dalla data della loro applicazione.

«Per la revisione si segue la stessa procedura stabilita per la prima formazione delle tabelle».

«Art. 102-quinquies. - Per le imprese, industrie o costruzioni per le quali siano stabilite tabelle di salari medi o convenzionali non è obbligatoria la tenuta del litro di paga di cui nell'art. 25 del presente regolamento: però dal libro di matricola debbono risultare la classe di salario nella quale ciascun operaio è inscritto, le eventuali modificazioni della classe di salario, e, dove occorra secondo le norme degli articoli 102-bis e 102-sexies, l'accettazione dell'operaio stesso.

«Nelle condizioni generali di polizza di cui agli articoli 63 e 71 del presente regolamento potranno essere comprese, in caso di adozione dei salari medi o convenzionali, quelle disposizioni per le quali sia garantita la prova della presenza degli operai sul lavoro.
L'inosservanza delle disposizioni così convenute sarà colpita dalle stesse penalità stabilite nell'art. 146.

«Nei casi in cui non sia obbligatoria la tenuta del libro paga si applicano per la mancanza o irregolare tenuta del libro di matricola le stesse sanzioni stabilite dall'art. 27 del regolamento.

«L'assegnazione degli operai alle rispettive classi di salario vale ai fini della determinazione dei premi o contributi di assicurazione e delle indennità per gli infortuni sul lavoro».

«Art. 102-sexies. - L'imprenditore, prima di assumere al lavoro un operaio, è tenuto a notificargli in quale classe di salario è stato inscritto. La notificazione sarà fatta mediante lettera e consegna all'interessato, alla presenza di due testimoni di sua fiducia che sappiano leggere e scrivere, del foglio che la contiene.
L'interessato può opporre le sue obiezioni all'assegnazione fattagli se l'imprenditore si convinca che l'assegnazione è stata errata, provvederà a correggerla e notificherà la nuova assegnazione con le stesse norme; se invece persista nel ritenere giusta l'assegnazione, trascriverà le eventuali obiezioni fatte dall'interessato o dai testimoni sul foglio di notificazione e vi aggiungerà le sue contro-osservazioni. Se nessuna obiezione sia stata fatta, ne sarà fatta menzione.

«Il foglio di notificazione deve contenere l'avvertenza che l'interessato ha diritto di reclamare contro l'assegnazione fatta entro il termine di 15 giorni fissato nell'articolo seguente e, dopo averne data lettura, l'imprenditore, o la persona da lui incaricata, lo sottoscriverà e lo farà sottoscrivere dall'interessato e dai due testimoni, i quali ultimi attesteranno, con la loro firma, che la notificazione fu fatta regolarmente, nella data in esso indicata e con l'osservanza delle forme stabilite nel presente articolo.

«Se l'interessato sia analfabeta si farà risultare da dichiarazione fatta da lui, alla presenza di due testimoni, e alla sottoscrizione di cui supplirà il segno di croce apposto alla presenza dei testimoni stessi.

«Dell'avvenuta notificazione, l'imprenditore o la persona da lui incaricata, avrà cura di ritirare ricevuta con la firma o col segno di croce dell'interessato e dei due testimoni e con l'indicazione, in tutte lettere, della data della notificazione stessa scritta di tutto pugno dall'interessato, o, se questi sia analfabeta, da uno dei testimoni.

«L'omissione della notificazione è punita con l'ammenda stabilita nell'articolo 30 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51

«Qualora non siano osservate le forme stabilite nel presente articolo per la notificazione, questa si considererà come non avvenuta e si applicherà l'ammenda suddetta.

«La stessa pena si applicherà ai testimoni convinti di avere, nell'atto di notificazione, attestato il falso.

«Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di prescrivere per la notificazione un modulo da esso predisposto».

«Art. 102-septies. - Entro 15 giorni dalla notificazione fattagli, quegli che sia stato inscritto in una classe diversa da quella cui ritiene di appartenere, ha diritto di presentare reclamo al competente Circolo di ispezione per l'industria ed il lavoro.

«Il reclamo deve essere accompagnato dal foglio di notificazione e deve essere rimesso al Circolo con lettera raccomandata o della quale sia stata ritirata ricevuta.

«Il Circolo d'ispezione per l'industria ed il lavoro, dopo le indagini che creda necessarie, emette sul reclamo la sua decisione motivata. La decisione è definitiva ed obbligatoria tanto per l'imprenditore quanto per il reclamante, ed è notificata all'uno e all'altro a cura del Circolo stesso, con lettera raccomandata o della quale sia stata ritirata ricevuta.

«Il funzionario che ha emesso la decisione denunzierà l'imprenditore alla competente autorità giudiziaria per l'applicazione della pena comminata nell'art. 30 della legge qualora, entro otto giorni dalla ricevuta notificazione della decisione, l'imprenditore non abbia provveduto in conformità di essa, a rettificare la classificazione dell'operaio.

«Scaduto il termine fissato nella prima parte del presente articolo il reclamo non è più ammesso.

«Però qualora con sentenza passata in cosa giudicata l'imprenditore sia stato condannato per avere inscritto l'operaio in una classe diversa da quella cui effettivamente apparteneva, l'operaio, anche quando non abbia proposto reclamo o questo sia stato respinto, potrà, in qualunque tempo far valere il diritto, riconosciuto nella sentenza, al cambiamento di classe».

«Art. 102-octies. - Qualora l'operaia venga addetto, in modo permanente e come attribuzione ordinaria, a lavori diversi da quelli in precedenza eseguiti, che importino l'assegnazione di esso ad usa diversa classe di salario, l'imprenditore deve provvedere, entro tre giorni, a tale assegnazione, notificandola, entro lo stesso termine, all'interessato a norma e per gli effetti di cui agli articoli 102-sexies e 102-septies. Le contravvenzioni a questa prescrizione sono punite con l'ammenda comminata nell'art. 30 della legge.

«Se la destinazione dell'operaio a lavori diversi da quelli in precedenza eseguiti, per quanto fatta in via occasionale e temporanea, si ripeta con tale frequenza o con tal durata da far ritenere che quei lavori assumano il carattere di attribuzione ordinaria, l'imprenditore, che non abbia provveduto all'assegnazione dell'operaio alla classe di salario corrispondente a quei lavori, sarà passibile dell'ammenda comminata nell'art. 30».

«Art. 102-novies. - Qualora l'imprenditore abbia omesso di fare le notificazioni di cui agli articoli 102-sexies e 102-octies l'operaio in qualunque tempo ha diritto di reclamare, con lettera raccomandata o della quale abbia ritirato ricevuta, al competente Circolo d'ispezione per l'industria ed il lavoro.

«Il Circolo, assunte le necessarie informazioni, denunzia, ove ne sia il caso, l'imprenditore all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle penalità comminate nell'art. 30 della legge e gli assegna un termine, non maggiore di tre giorni, entro il quale deve eseguire le notificazioni predette.

«Qualora sopravvenga un infortunio prima che l'imprenditore, di propria iniziativa o per invito fattogli a norma del capoverso precedente, abbia fatto le notificazioni di cui agli articoli 102-sexies e 102-octies o prima che sia scaduto il termine per il reclamo di cui all'art. 102-septies e l'avente diritto all'indennità non si accordi coll'istituto assicuratore circa la categoria di salario da assumersi a base per la liquidazione dell'indennità, la controversia sarà definita dalla competente autorità giudiziaria secondo le norme e con la procedura stabilita per tutte le altre controversie relative alla liquidazione dell'indennità».

18. - Alla lettera b) dell'art. 103 è sostituita la seguente disposizione:

«b) di entrare in ospedali o appositi istituti o gabinetti medici indicati dall'Istituto assicuratore allo scopo che possano essere accertate le conseguenze dell'infortunio».

Dopo il secondo comma dello stesso art. 103 è aggiunto il seguente:

«Fra le spese da rimborsare all'operaio sono comprese le spese di viaggio, le diarie e l'accompagnamento reso necessario dalle condizioni dell'infortunato».

19. - All'ultimo comma dell'art. 105 è sostituito il seguente:
«Le notificazioni potranno sempre essere fatte alla dimora dell'operaio, se essa sia conosciuta, malgrado qualsiasi elezione di domicilio, fatta eccezione per la elezione di domicilio nei riguardi degli Istituti di patronato approvati ai termini dell'art. 12 del decreto legge 23 agosto 1917, n. 1450».

20. - Nel primo e terzo comma dell'art. 106 sono soppresse le parole: «o parziale».

21. - Al primo alinea dell'art. 107 è sostituito il seguente:

«Ricevuto il certificato medico definitivo e fatti gli eventuali accertamenti per determinare la specie ed il grado di inabilità, lo Istituto assicuratore nel più breve termine possibile ed in ogni caso non oltre quindici giorni deve comunicare all'operaio ferito la misura dell'indennità liquidatagli, indicando gli elementi che servirono di base a tale liquidazione e cioè:».

Allo stesso art. 107 è aggiunto il seguente comma:

«Qualora l'Istituto ritenga che non sia residuata inabilità o che questa per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile o valutabile, deve nel termine anzidetto comunicare all'operaio gli elementi di questo suo giudizio».

22.- Al secondo comma dell'art. 108 sono sostituiti i seguenti:
«Se invece l'operaio non accetti la liquidazione o non riconosca fondati i motivi per cui questa venga differita o negata, comunicherà all'Istituto assicuratore, con lettera raccomandata, o della quale abbia ritirato ricevuta, i motivi per i quali non l'accetta o non ne ritiene giustificato il differimento o il rifiuto, precisando la indennità che ritiene essergli dovuta, e, non ricevendo risposta nel termine di quindici giorni da quello della spedizione della lettera raccomandata, o dalla data della ricevuta, o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, potrà convenire in giudizio l'Istituto assicuratore nei modi e con le norme stabilite nell'art. 13 della legge (testo unico).

«Il procedimento contenzioso non può essere instituito se non dopo esaurite le pratiche occorrenti per la liquidazione amministrativa dell'indennità».

23. - Nel primo comma dell'art. 109 alle parole: «verserà il residuo ammontare dell'indennità alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai» sono sostituite le seguenti: «verserà entro dieci giorni il residuo ammontare alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali».

24. - All'art. 113 è sostituito il seguente:

«In caso di morte dell'operaio l'Istituto assicuratore deve, entro venti giorni da quello in cui ha ricevuto la denunzia della morte, procedere alla liquidazione della indennità spettante agli aventi diritto: deve altresì, nello stesso termine e senza pregiudizio di quanto dispone l'art. 116, dare comunicazione al Ministero per lavoro e la previdenza sociale della liquidazione dell'indennità, con tutte le notizie che ne costituiscono gli elementi essenziali, anche quando l'Istituto creda di dover contestare il diritto all'indennizzo.

«Coloro che ritengono di aver diritto all'indennità, devono rimettere all'Istituto assicuratore gli atti e documenti comprovanti questo loro diritto. L'Istituto assicuratore, entro otto giorni da quello in cui avrà ricevuto gli atti predetti, notificherà agli aventi diritto l'ammontare della indennità liquidata, indicando la misura del salario che servì di base alla liquidazione e l'ammontare delle indennità giornaliere o provvisionali che l'operaio avesse già percepite prima della morte e che devono essere dedotte dall'indennità complessiva e, qualora fra gli aventi diritto all'indennità non siano compresi il coniuge o figli legittimi o naturali di età inferiore ai 18 anni, trasmetterà al Ministero predetto tutti gli atti e i documenti».

25. - Al terzo comma dell'art. 114 sono sostituiti i seguenti:

«Nei casi di contestazione sul diritto all'indennità, qualora alla risoluzione di essa sia interessato il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale per la tutela del fondo speciale stabilito con l'art. 37 della legge (testo unico), l'Istituto assicuratore dovrà comunicare al Ministero stesso gli atti e documenti presentati dai pretesi aventi diritto, nonché tutte le notizie relative allo svolgimento delle controversie e quelle altre che fossero richieste dal Ministero medesimo.

«Si applicano per le controversie le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 108».

26. - Dopo l'art. 114 è aggiunto il seguente articolo 114-bis:

«Art. 114-bis. - In ogni caso di morte, ad istanza dell'Istituto assicuratore o degli aventi diritto dell'infortunato, il pretore, avuto il consenso dei componenti la famiglia dell'infortunato, disporrà che sia praticata l'autopsia del cadavere: le parti interessate possono delegare un medico per assistervi.

«La richiesta deve essere motivata e, nel caso che sia fatta dall'Istituto assicuratore, il pretore, nel darne comunicazione agli aventi diritto, deve avvertirli che il loro rifiuto a consentire alla richiesta potrebbe eventualmente costituire un elemento di presunzione contro l'eventuale loro diritto alla indennità. Se i componenti la famiglia non consentono l'autopsia, il pretore deve fare ciò risultare da una dichiarazione che rilascerà all'Istituto assicuratore, a sua domanda, nella quale deve pure far constare della avvertenza fatta ai componenti la famiglia a norma dal presente comma.

«Le spese dell'autopsia richiesta a norma del presente articolo debbono in ogni caso essere anticipate dall'Istituto assicuratore: l'onorario per l'autopsia con il referto sarà compreso fra le 50 e le 150 lire».

27. - All'art. 115 è sostituito il seguente:

«Nel caso di controversia sul diritto all'indennità ovvero sulla natura e sulle entità delle conseguenze dell'infortunio, le parti interessate, con etto da omologarsi dal tribunale civile, possono deferire la risoluzione dalle controversie ad un Collegio di arbitri composto di tre esperti, che nella seconda ipotesi debbono essere tre medici, due dei quali nominati rispettivamente dalle due parti e il terzo di comune accordo fra le parti stesse e fra persone di particolare competenza, o, in caso diverso, dal presidente del tribunale. Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori.

«Il presidente del Tribunale liquiderà il compenso a ciascuno degli arbitri predetti in una somma non inferiore a lire 25 e non superiore a lire 150 per i due arbitri e non inferiore a lire 50 e non superiore a lire 200 per il terzo arbitro, e fisserà in quale proporzione esso debba stare a carico dell'istituto assicuratore e dell'operaio».

28. - Dopo l'art. 115 è aggiunto il seguente art. 115-bis:

«Art. 115-bis. - Ove le parti non provvedano con arbitrato, le perizie giudiziarie dovranno essere succintamente motivate e l'onorario dovrà essere contenuto, secondo l'importanza del caso, fra le lire 50 e le lire 300».

29. - Al primo comma dell'art. 116 è sostituito il seguente:

«L'istituto assicuratore qualora, dopo trascorsi sei mesi dal giorno dell'infortunio, non abbia avuto notizia dell'esistenza di persone che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 10 della legge (testo unico) per aver diritto all'indennità, oppure se, pur risultando l'esistenza di aventi diritto, nessuno di questi abbia nello stesso termine reclamato il pagamento, ne renderà informato il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale entro il mese successivo, comunicandogli l'ammontare della indennità liquidata e indicando la misura del salario che servì di base alla liquidazione e l'ammontare delle indennità giornaliere o provvisionali che l'operaio aveva già percepite e che devono essere dedotte dalla indennità complessiva».

30. - Al primo comma dell'art. 117 è sostituito il seguente:

«Nei casi previsti nella prima parte dell'art. 13 della legge (testo unico), l'operaio ha facoltà di presentare domanda all'Istituto assicuratore per ottenere una nuova liquidazione della indennità. Alla domanda deve essere unito un certificato medico dal quale risulti che il primo giudizio fu erroneo o che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti altresì la nuova misura del danno per cui si richiede la revisione dell'indennità».

Allo stesso art. 117 sono aggiunti i seguenti comma:

«La domanda di revisione per erroneità della prima liquidazione è ammessa soltanto quando l'indennità sia liquidata consensualmente tra le parti, e non può essere presentata che una sola volta.

«La revisione per modificazioni intervenute nelle condizioni fisiche del lavoratore non può essere chiesta che dopo trascorso un anno dalla liquidazione dell'indennità, eccetto che tale liquidazione sia stata fatta dopo un anno del giorno dell'infortunio, nel quale caso la revisione dovrà essere richiesta entro i trenta giorni precedenti la scadenza del biennio di cui al secondo comma.

«Si applicano al giudizio di revisione le disposizioni dell'ultimo comma 108».

31. - All'art. 123 è aggiunto il seguente comma:

«Per la omologazione della transazione di cui all'art. 14 della legge e dei compromessi di cui all'art. 115 del presente regolamento restano ferme le disposizioni del Codice di procedura civile sulla competenza territoriale della autorità giudiziaria».

32. - Dopo l'art. 123 è aggiunto il seguente art. 123-bis:

«Art. 123-bis. - L'istituto assicuratore quando abbia motivo di ritenere che l'infortunio sia avvenuto per dolo del danneggiato o le conseguenze di esso siano state dolosamente aggravate, ha facoltà di richiedere al pretore l'accertamento d'urgenza col procedimento e con le norme stabilite dagli articoli 51 e 251 del Codice di procedura civile e 165 e 177 del Codice di procedura penale; le spese relative sono a carico dell'istituto assicuratore».

33. - Ai due primi comma dell'art. 124, modificato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1909, n. 638, sono sostenuti i seguenti:

«Si considerano come persone componenti l'equipaggio di una nave quelle designate dall'art. 521 del Codice di commercio, nonché le persone imbarcate in servizio di rimorchiatori e natanti qualsiasi adibiti alla navigazione marittima.

«Si intendono come appartenenti allo stato maggiore dalla nave, oltre al capitano ed alle altre persone le quali secondo l'art. 66 del Codice della marina mercantile hanno la qualifica di ufficiali di bordo, il commissario, il primo radiotelegrafista, gli allievi ufficiali di coperta e di macchina e gli allievi radiotelegrafisti».

34. - All'art. 126 modificato col decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 638, è sostituito il seguente:

«L'assicurazione degli equipaggi arruolati con una quota di compartecipazione si effettua in base ad un salario giornaliero fisso denunziato dall'armatore per ciascuna delle persone che li compongono. In ogni caso tale salario non dovrà essere inferiore a:

«L. 12 per il capitano o padrone;

«L. 9 per il nostromo;

«L. 6 per il marinaio;

«L. 3 per il mozzo».

35. - Al primo comma dell'art. 137 è sostituito il seguente:

«Per le ispezioni intese ad accertare la esecuzione della legge, del presente regolamento e dei regolamenti preventivi, il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale si varrà degli ispettori dell'industria e del lavoro e, previo concerto coi rispettivi Ministeri, degli ispettori delle industrie, degli ispettori ed ingegneri del Real corpo delle miniere, degli ispettori o ingegneri appartenenti al corpo del genio civile e del genio navale. Potrà delegare per le ispezioni anche altri pubblici funzionari specialmente competenti».

In fine al secondo comma dello stesso art. 137 sono aggiunte le parole: «e dei funzionari incaricati dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali della vigilanza ai termini dell'art. 25 del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603.

36. - Dopo l'art. 148 sono aggiunti i due seguenti:

«Art. 148-bis. - Qualora un Istituto assicuratore ritardi la trasmissione dei bilanci, come pure in causa di irregolare compilazione, il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di inviare presso la sede dell'istituto un proprio commissario incaricato della compilazione del bilancio a spese dell'Istituto assicuratore.

«Oltre le penalità stabilite dall'art. 146, nei casi di persistente inadempienza od inosservanza delle disposizioni date dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale per quanto riguarda la trasmissione e la compilazione dei bilanci, delle notizie statistiche, dei documenti per la revisione della cauzione, potranno essere presi verso gli Istituti assicuratori i provvedimenti stabiliti con l'articolo seguente».

«Art. 148-ter. - Qualora risulti che un Istituto assicuratore non abbia una conveniente organizzazione, oppure non abbia ottemperato alle disposizioni della legge o del regolamento, o in genere non funzioni in modo regolare, e gli amministratori dell'Istituto richiamati a rimuovere tali inconvenienti non vi abbiano adeguatamente provveduto, il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di promuovere, mediante decreto Reale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e di nominare un commissario regio: con lo stesso decreto saranno stabilite le attribuzioni del commissario regio e la misura della sua retribuzione, che sarà a carico dell'Istituto.

«Nei casi più gravi, il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale può anche promuovere la revoca con regio decreto dell'autorizzazione se si tratta di Società o compagnia privata di assicurazione o di Cassa privata e lo scioglimento se si tratta di un sindacato».

37. - Al secondo comma dell'art. 149 è sostituito il seguente:
«Le indennità spettanti egli ufficiali sanitari e ai medici condotti sono le seguenti:

«1° pagamento delle spese in seconda classe sulle strade ferrate, di prima classe sulle tramvie e sulle linee automobilistiche o lacuali e nella misura di due lire per chilometro sulle strade non servite da mezzi pubblici di trasporto;

«2° lire cinque per il primo certificato medico da unirsi alla denunzia dell'infortunio. Questo certificato sarà rilasciato in doppio esemplare, per il detto compenso complessivamente di lire cinque, a richiesta e a spese del capo esercente dell'impresa, industria o costruzione;

«3° lira una per ogni certificato comprovante la continuazione dell'inabilità al lavoro. Però, per uno stesso infortunio, la spesa per certificati di questa specie non potrà mai, qualunque sia il numero di essi, superare le lire cinque;

«4° lire cinque per il certificato constatante l'esito definitivo della lesione».

38. - All'art. 150 è aggiunto il seguente comma:

«Le Amministrazioni ospitaliere hanno altresì l'obbligo di dare visione ed eventualmente copia agli interessati, che dovranno sostenere le relative eventuali spese dei documenti clinici e necroscopici relativi agli infortunati da essi ricoverati».

39. - Nel regolamento sono sostituite alle parole: «Ministero di agricoltura, industria e commercio» le seguenti: «Ministero per il lavoro e la previdenza sociale» ed alle parole: «Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità, e per la vecchiaia degli operai» sono sostituite le seguenti: «Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali».