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REGIO DECRETO-LEGGE 19 settembre 1921, n. 1334

Concernente il trattamento da farsi nei casi d'infortunio sul lavoro al personale dipendente del Ministero delle poste e dei telegrafi. (021U1334)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/10/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-10-1921 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 31 gennaio 1904, n. 51, contro gli infortuni degli operai sul lavoro e quella 20 marzo 1921, n. 236, che apporta modifiche alla detta legge;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Fino a che non sia provveduto organicamente al trattamento da farsi nei casi d'infortunio sul lavoro al personale dipendente del Ministero delle poste e dei telegrafi, gli operai ed agenti di ruolo colpiti da infortuni nell'espletamento dei servizi attivi, percepiranno nei casi d'inabilità permanente non inferiore al 30 % le indennità stabilite dal testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, e del relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141.

Nei casi invece di inabilità temporanea essi avranno un trattamento nel complesso non inferiore a quello stabilito dalla legge sugli infortuni.

Nei casi di morte, la misura dell'indennità prevista dalla legge è ridotta ad una sola annualità di stipendio, la quale sarà ripartita fra gli aventi diritto, colle norme stabilite dal suddetto testo unico di legge e relativo regolamento.