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LEGGE 24 agosto 1921, n. 1290

Che converte in legge, apportandovi modificazioni, il decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, recante provvedimenti per la città di Napoli. (021U1290)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 30-9-1921
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
  E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919,
n.  219,  che  reca  provvedimenti   per   la   citta'   di   Napoli,
introducendovi le seguenti modificazioni: 
 
     Art. 7. - Cosi' modificato: 
 
  «Per concorrere alla spesa occorrente per le espropriazioni e per i
lavori di un acquedotto  sussidiario  per  il  comune  di  Napoli  in
servizio promiscuo con i  comuni  Campani  e  in  precedenza  per  la
sistemazione,  compreso  l'allacciamento,   di   nuove   sorgenti   e
riparazione dell'attuale acquedotto del Serino e della  rete  interna
di distribuzione, sia per la parte di competenza del Comune, che  per
quella che fosse  necessario  eseguire  dal  Comune  medesimo,  salvo
rivalsa, in danno della Societa' concessionaria, la Cassa depositi  e
prestiti e' autorizzata a mutuare al comune di  Napoli  all'interesse
del due per cento la somma di lire cinquanta milioni, in cinque anni,
a datare dal 1° gennaio 1921. 
 
  Nel caso di opere eseguite in danno della  Societa'  concessionaria
il  comune  di  Napoli  dovra'  versare  al  tesoro  dello  Stato  la
differenza fra il tasso di favore e il maggior tasso d'interesse, che
fosse per conseguire dalla Societa' stessa sulle somme anticipate per
opere di suo carico. 
 
  I mutui estinguibili entro  il  termine  di  cinquanta  anni  e  da
garantirsi nei modi di legge,  potranno  concedersi  nella  somma  di
dieci milioni all'anno. La somma non impegnata  in  ciascun  anno  si
cumulera' con quella degli anni successivi. 
 
  La differenza fra il detto saggio di  interesse  e  quello  normale
stabilito annualmente per i mutui della  Cassa  depositi  e  prestiti
sara'  corrisposta  dallo  Stato  e  fara'  carico  al  bilancio  del
Ministero dell'interno. 
 
  L'approvazione dei progetti delle  opere,  previo  esame  e  parere
dell'ufficio del genio civile e del medico provinciale, competera' al
prefetto. 
 
     Art. 9. - I primi due comma da sostituirsi con  i  seguenti  tre
comma: 
 
  «E' confermata al comune di Napoli la  facolta'  di  presentare  un
piano regolatore generale di ampliamento e risanamento della  citta',
sia collegando i piani parziali gia' approvati ed  integrandoli,  sia
modificandoli  secondo  le  nuove  esigenze,  riaffermando   con   la
esecuzione dei detti piani le facolta' e concessioni  dalle  leggi  e
decreti esistenti consentite al comune di Napoli, sia che esso esegua
direttamente le opere, sia che ne  affidi  ad  altri  la  esecuzione,
sotto la sua responsabilita' e con le procedure indicate. 
 
  La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a mutuare al comune  di
Napoli in cinque anni, a cominciare dal primo gennaio 1920, al saggio
del tre per cento, la somma di lire cinquanta milioni, dei quali lire
quaranta milioni per i fini  di  cui  al  primo  comma  del  presente
articolo, nonche' per il lastricamento  e  rifacimento  di  strade  e
piazze, e lire dieci milioni per la costruzione di case popolari. 
 
  I mutui,  estinguibili  entro  i  termini  di  cinquant'anni  e  da
garantirsi nei modi di legge,  potranno  concedersi  nella  somma  di
dieci milioni all'anno. La somma non impegnata  in  ciascun  anno  si
cumulera' con quella degli anni successivi. 
 
     Art. 10. -  Alle  parole  «i  piani  di  ampliamento  dei  nuovi
quartieri operai saranno approvati, ecc.»  sostituire  le  parole  «i
piani di ampliamento e di risanamento saranno approvati, ecc.». 
 
     Art. 14. - Al secondo comma, alle  parole  «dalla  pubblicazione
del presente decreto» sostituire «dalla pubblicazione della  presente
legge». 
 
     Articolo aggiuntivo  -  «E'  prorogato  per  un  decennio  dalla
pubblicazione della presente legge il termine assegnato  nel  decreto
Luogotenenziale 27 agosto 1916 per la esecuzione delle espropriazioni
e dei lavori per la zona industriale di Napoli, previsti dall'art.  6
della legge 8 luglio 1904, n. 351, nonche' il  periodo  di  godimento
dei benefizi concessi dagli articoli 7, 8, 9, 12, 13,  14,  16  della
detta legge 8 luglio 1904, gia' prorogati dalla legge 12 marzo  1911,
n. 258, articoli 6 e 7». 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 24 agosto 1921. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
   Bonomi - Rodino' - De Nava - Soleri - Micheli - Corbino - Belotti. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Rodino'.