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REGIO DECRETO 20 agosto 1921, n. 1204

Che modifica l'articolo 2 del R. decreto 24 ottobre 1910, n. 774, relativo al compenso da accordarsi ai fattorini telegrafici pel recapito dei telegrammi. (021U1204)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/09/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-9-1921
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Nostro decreto 24 ottobre 1910, n. 774; 
 
  Ritenuto che a causa dell'aumentato costo dei  materiali  sia  equo
elevare il compenso mensile di cui all'art. 2 del decreto suddetto; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste
e i telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il compenso mensile di cui all'art. 2 del citato decreto 24 ottobre
1910, n. 774, e' elevato da lire cinque a lire venti a decorrere  dal
1° agosto 1921. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 20 agosto 1921. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                           Giuffrida. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Rodino'.