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REGIO DECRETO-LEGGE 31 luglio 1921, n. 1098

Che proroga le disposizioni del decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, relativo alla istituzione ed al funzionamento dei Collegi di probiviri. (021U1098)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/09/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-9-1921 al: 1-12-1925
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, che regola durante lo stato di guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione di esso, l'istituzione ed il funzionamento dei Collegi di probiviri;
Veduto il R. decreto 20 gennaio 1921, n. 108, col quale la durata in vigore del predetto decreto Luogotenenziale fu prorogata sino al 31 luglio 1921;
Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente le disposizioni che riguardano la istituzione ed il funzionamento dei Collegi di probiviri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col presidente del Consiglio dei Ministri, ministro per l'interno e con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le disposizioni del decreto-Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, relative alla istituzione ed al funzionamento dei Collegi di probiviri sono prorogate sino a che non sia altrimenti provveduto.