stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 3 luglio 1921, n. 1090

Che autorizza la Camera di commercio e industria di Treviso ad imporre per il solo anno 1921, la tassa camerale. (021U1090)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  4-9-1921 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;
Visto il Nostro decreto 7 marzo 1895, n. 44 (p. a.) che fissa in L. 0,50 del reddito netto inscritto a ruolo, l'aliquota massima che la Camera di commercio di Treviso è autorizzata ad imporre sui redditi industriali e commerciali, che si producono nel prossimo distretto;
Considerato che la Camera suddetta con deliberazione in data 10 maggio 1920, chiese al Ministero per l'industria e il commercio d'essere autorizzata ad elevare, per urgenti esigenze di bilancio da L. 0,50 a L. 1 per ogni 100 lire di reddito netto di R. M., il massimo d'aliquota che essa attualmente può applicare ai redditi della natura anzidetta;
Considerato che, la relativa autorizzazione è subordinata al parere del Consiglio superiore del Commercio, e che detto Consesso, per ora, non si può riunire;
Ritenuto che siano meritevoli di considerazione le ragioni per le quali la Camera di commercio e industria di Treviso ha deliberato di chiedere l'urgente applicazione dell'aumento del massimo dell'aliquota, come sopra specificato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La Camera di commercio e industria di Treviso è autorizzata ad applicare, per il solo anno 1921, l'imposta sugli esercenti industria o commercio nel proprio distretto, con l'aliquota massima di lire una per cento sui redditi netti di natura commerciale e industriale, che si producono nel distretto medesimo.