Che estende alle nuove Provincie del Regno le disposizioni del R.
decreto-legge 3 giugno 1920, n 954, concernente il trattamento
economico per i componenti le Commissioni per l'accertamento e la
liquidazione dei danni di guerra. (021U1030)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/1921
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)