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REGIO DECRETO 26 giugno 1921, n. 1030

Che estende alle nuove Provincie del Regno le disposizioni del R. decreto-legge 3 giugno 1920, n 954, concernente il trattamento economico per i componenti le Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra. (021U1030)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026
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