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LEGGE 29 giugno 1921, n. 809

Che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1921-922 fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1921. (021U0809)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/07/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))