che determina il limite massimo del reddito di lavoro dell'operaio
per il computo delle indennità agli effetti della legge
sull'assicurazione contro gli infortuni. (021U0776)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1921
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)