Che proroga la disposizione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale
27 ottobre 1918, n. 1669, relativa ai diritti degli ufficiali
giudiziari per gli atti da essi compiuti. (021U0746)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 05/07/1921
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)