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REGIO DECRETO 17 aprile 1921, n. 697

Che apporta modificazioni al regolamento, 29 febbraio 1920, n. 651 per l'esclusione della legge sulla protezione ed assistenza degli invalidi di guerra. (021U0697)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/1921
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  29-6-1921

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 25 marzo 1917, numero 481, per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, modificata col decreto-legge Luogotenenziale del 27 marzo 1919, numero 573;

Visto il relativo regolamento, approvato col R. decreto 29 febbraio 1920, n. 651;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi ministri delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I due ultimi comma dell'art.1 del regolamento citato sono così modificati:

«Tre sono scelti tra persone di speciale competenza amministrativa e tecnica e tra i membri dei Comitati per l'assistenza degli invalidi di guerra, riconosciuti nei modi previsti dal D. L. 25 luglio 1915, n. 1142;

Due sono scelti tra i rappresentanti delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di previdenza, che abbiano tra i loro fini principali l'assistenza degli invalidi della guerra.

Otto componenti infine sono nominati in rappresentanza e fra gli invalidi stessi della guerra, con le modalità indicate nell'articolo seguente».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI - FACTA - BONOMI -
RODINÒ - SACHI -
LABRIGLA.

Visto, Il guardasigilli: FERA.