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REGIO DECRETO 13 marzo 1921, n. 584

Che apporta modificazioni a quello 4 gennaio 1920, n. 68, concernente il personale insegnante e direttivo delle scuole elementari della Tripolitania e della Cirenaica. (021U0584)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-6-1921 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

por grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 68, che istituisce il ruolo degli insegnanti elementari per le scuole della Tripolitania e della Cirenaica;
Considerata l'opportunità di stabilire, per la retribuzione degli insegnanti incaricati nelle scuole primarie coloniali, uniformità di criteri per la Tripolitania e per la Cirenaica;
Considerata la convenienza di estendere ai direttori centrali delle scuole primarie della Tripolitania e della Cirenaica il trattamento fatto, per le trasferte e le missioni, al personale delle opere pubbliche, col R. decreto 27 novembre 1919, n. 2459;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri del tesoro e della istruzione pubblica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




All'ultimo comma dell'art. 16 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 68, sono sostituiti i seguenti:

Agli insegnanti elementari ai quali verranno conferiti dai governatori incarichi annuali d'insegnamento presso le scuole primarie nella Tripolitania e nella Cirenaica sarà corrisposta una retribuzione pari a tanti dodicesimi dello stipendio di straordinario nel ruolo scolastico coloniale quanti sono i mesi di insegnamento e di esame, oltre le indennità caroviveri assegnate a tutti gli impiegati provvisori.

Ai supplenti giornalieri sarà dovuta una retribuzione pari a tanti trentesimi del compenso mensile assegnato agli incaricati quanti sono i giorni di lezione.

Ai coadiutori assunti dal governatore pei giardini di infanzia e per le scuole per cittadini libici sarà corrisposta una retribuzione di L. 3000 (lire tremila) annue, oltre le indennità caroviveri assegnate a tutti gli impiegati provvisori.