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REGIO DECRETO-LEGGE 3 aprile 1921, n. 347

Che approva e rende esecutoria la convenzione addizionale 30 ottobre 1920, per le opere relative al porto industriale di Venezia. (021U0347)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 23-4-1921
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, numero  1191,  col
quale fu approvata la  convenzione  23  luglio  1917,  relativa  alla
concessione della costruzione del nuovo porto di Venezia, in  regione
Marghera, e ai provvedimenti per la zona industriale e  il  quartiere
urbano; 
 
  Visto l'altro decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, con il  quale
fu approvata  la  convenzione  suppletiva  23  aprile  1919,  per  la
concessione di ulteriori opere interessanti il nuovo porto suddetto e
per alcune modifiche alle  pattuizioni  contenute  nella  convenzione
principale; 
 
  Visto  il  Nostro  decreto  11  marzo  1920,  n.  748,  riguardante
l'ulteriore concessione delle opere di  allargamento  del  canale  di
grande navigazione fra la stazione marittima ed  il  nuovo  porto  di
Venezia; 
 
  Ritenuto   che   le   perturbazioni   del   mercato    verificatesi
posteriormente  all'epoca  in  cui  fu   stipulata   la   convenzione
principale,  hanno  dimostrato  la  necessita'  di  rivedere   alcune
clausole della convenzione medesima, specie per  quanto  riguarda  la
determinazione  del  prezzo  delle  opere  e  la  valutazione   degli
interessi; 
 
  Vista la convenzione addizionale  all'uopo  stipulata  in  data  30
ottobre 1920, nella quale si stabilisce  la  periodica  rivedibilita'
dei prezzi, e si determinano nuove  basi  per  la  valutazione  degli
interessi; 
 
  Considerato che la spesa gia' autorizzata con i precedenti decreti,
per l'importo di L. 29.770,000 valutata in base  a  previsioni  ormai
remote, risulta oggi del tutto  inadeguata  all'effettivo  fabbisogno
delle  opere  e  che  per  portare  a  compimento  un  piano   minimo
indispensabile di lavori occorre una integrazione di fondi per L.  25
milioni; 
 
  Ritenuto infine che attesa l'accresciuta entita' delle opere il cui
importo si eleverebbe ora dalla somma di  L.  21,600,000,  quale  ora
prevista  nella  convenzione  originaria,  alla  somma  di  circa  55
milioni, e allo scopo, pertanto di agevolare il  finanziamento  delle
opere concesso,  sembra  opportuno  istituire  un  nuovo  sistema  di
liquidazione delle annualita' dovute dallo Stato. e in pari tempo  di
estendere all'opera del nuovo porto di Venezia, ove il concessionario
ne faccia richiesta, le disposizioni di  cui  al  Nostro  decreto  30
gennaio 1921, relative al finanziamento degli Enti  concessionari  di
opere portuali; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato  pei  lavori
pubblici, di concerto con quello del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  E' approvata e resa esecutoria la convenzione addizionale stipulata
addi' 30 ottobre  1920  tra  i  delegati  dei  Ministeri  dei  lavori
pubblici e del tesoro in rappresentanza dello Stato, il delegato  del
comune di Venezia ed il rappresentante della Societa' anonima  «Porto
industriale di Venezia».