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LEGGE 20 marzo 1921, n. 296

che apporta modificazioni a quella 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro. (021U0296)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/04/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-4-1921 al: 15-12-2009
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Art. 1




Al n. 2 dell'art. 2 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, è sostituita la seguente disposizione.

«2°) chiunque, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sopraintende al lavoro di altri, purché la sua mercede fissa non superi 20 lire al giorno, e la riscuota a periodi non maggiori di un mese».