stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 30 gennaio 1921, n. 212

Che reca provvedimenti a favore degli Enti portuari per agevolare l'esecuzione delle opere marittime. (021U0212)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  19-3-1921

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti i decreti-legge di istituzione degli Enti autonomi portuali e quelli di concessione di lavori portuali a Comuni in località dove non si istituirono Enti autonomi;
Ritenuto che è necessario completare tali provvedimenti con le norme relative al finanziamento dei lavori da eseguirsi anche per facilitarne l'assunzione da parte delle Cooperative;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Allo scopo di agevolare, anche mediante appalto alle Società cooperative ed ai loro Consorzi, l'esecuzione delle opere portuali da compiersi dagli Enti appositamente sorti o dalle Provincie o Comuni, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle condizioni normali, direttamente agli Enti od alle Provincie o Comuni suddetti, mutui per gli scopi determinati dai provvedimenti legislativi d'istituzione o di concessione.

Tali mutui, ammortizzabili nel termine massimo di cinquanta anni, saranno garantiti coi relativi interessi dalla cessione delle annualità che lo Stato liquiderà ai termini del 2° capoverso del successivo art. 4, in relazione alla quota propria di spesa; nonché da delegazioni sulla sovrimposta sui terreni e fabbricati per le quote di spesa a carico delle Provincie e dei Comuni, anche se le delegazioni siano rilasciate da più Provincie o Comuni.