Che dal 15 marzo 1921 fa cessare, per ogni effetto, la mobilitazione
generale del R. esercito e della R. marina, nonchè la requisizione
quadrupedi e veicoli. (021U0211)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/1921
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)