Che applica anche ai carabinieri Reali le disposizioni del Regio
decreto 3 novembre 1920, n. 1514, contenente provvedimenti di
clemenza in ordine a talune mancanze disciplinari commesse da
militari del Regio esercito e della Regia marina durante la guerra.
(021U0192)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1921
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)