Che modifica l'art. 12 dell'ordinamento degli assegni del corpo Reale
equipaggi, 9 giugno 1907, n. 364, relativamente al supplemento vitto
ai militari della R. marina, destinati a terra, in località, ove non
sia possibile costituire il rancio o la mensa. (021U0136)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1921
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)