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REGIO DECRETO 20 gennaio 1921, n. 129

che abroga l'art. 6 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 869, relativamente alla facoltà, concessa ai profughi di guerra di sospendere o risolvere i contratti di assicurazione. (021U0129)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))