che abroga l'art. 6 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n.
869, relativamente alla facoltà, concessa ai profughi di guerra di
sospendere o risolvere i contratti di assicurazione. (021U0129)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1921
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)