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REGIO DECRETO 20 gennaio 1921, n. 108

Che proroga la durata in vigore del decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, relativo alla istituzione ed al funzionamento dei Collegi dei probiviri. (021U0108)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-3-1921 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 3 del R. decreto 20 settembre 1920, n. 1389, che consente la proroga dei decreti emanati durante la guerra con esercizio di podestà legislativa oltre il termine in essi stabilito;
Veduto il decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, che regola durante lo stato di guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione di esso, l'istituzione ed il funzionamento dei Collegi di probiviri;
Ritenuta la necessità di prorogare, per la durata di mesi tre, tale decreto Luogotenenziale, non consentendo la brevità del tempo la sostituzione dei Collegi in base ad esso istituiti con altri da istituire a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col ministro per l'interno e con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Sentito

il Consiglio dai ministri: Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La durata in vigore del decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1872, è prorogata di mesi tre ed i Collegi di probiviri in base ad esso istituiti continueranno a funzionare sino al 31 luglio 1921.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Labriola - Fera

Visto, il guardasigilli: Fera