Che sopprime l'indennità stabilita dal decreto Luogotenenziale 6
ottobre 1918, n.1509, pei sottufficiali del R. esercito, della R.
guardia di finanza e pei Reali carabinieri in licenza di
convalescenza. (021U0004)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1921
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)