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REGIO DECRETO 2 gennaio 1921, n. 4

Che sopprime l'indennità stabilita dal decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n.1509, pei sottufficiali del R. esercito, della R. guardia di finanza e pei Reali carabinieri in licenza di convalescenza. (021U0004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))