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REGIO DECRETO 5 dicembre 1920, n. 1855

Che estende al personale insegnante nelle Regie Università, negli Istituti di istruzione superiore e negli Istituti superiori di magistero femminile le disposizioni degli articoli 18 e 23 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, concernenti lo stipendio da assegnarsi agli impiegati che passino in altra Amministrazione dello Stato (020U1855)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 13/05/2026