Che estende al personale insegnante nelle Regie Università, negli
Istituti di istruzione superiore e negli Istituti superiori di
magistero femminile le disposizioni degli articoli 18 e 23 del Regio
decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, concernenti lo stipendio da
assegnarsi agli impiegati che passino in altra Amministrazione dello
Stato (020U1855)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/1919
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)