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REGIO DECRETO 16 dicembre 1920, n. 1807

Che rinvia alla seconda domenica di aprile 1921 le elezioni parziali per tutti i collegi dei probiviri istituiti nel Regno in conformità della legge 15 giugno 1893, n. 295. (020U1807)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))