Che rinvia alla seconda domenica di aprile 1921 le elezioni parziali
per tutti i collegi dei probiviri istituiti nel Regno in conformità
della legge 15 giugno 1893, n. 295. (020U1807)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/1921
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)