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REGIO DECRETO 2 dicembre 1920, n. 1784

Che proroga al 30 aprile 1921 la durata in vigore delle disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 671, concernenti l'estensione all'Amministrazione dei trasporti marittimi di alcune agevolezze contabili e al divieto di assunzione di personale avventizio. (020U1784)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026
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