Che proroga fino al 30 aprile 1921 la facoltà conferita al ministro
delle finanze col decreto Luogotenenziale del 12 novembre 1916, n.
1682, riguardante il trattamento doganale delle laminette e dei fogli
di seta artificiale a base di viscosa, cello-smaline, nitro-cellulosa
e simili. (020U1782)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/1921
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)