Che proroga fino al 30 aprile 1921 la disposizione di cui al prima
comma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, n.
1267, che modifica le disposizioni per la contrattazione di mutui da
parte dei Comuni e delle Provincie. (020U1740)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/1921
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)