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REGIO DECRETO 7 novembre 1920, n. 1740

Che proroga fino al 30 aprile 1921 la disposizione di cui al prima comma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1267, che modifica le disposizioni per la contrattazione di mutui da parte dei Comuni e delle Provincie. (020U1740)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))