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REGIO DECRETO 18 novembre 1920, n. 1739

Che proroga sino al 30 aprile 1921 la efficacia delle disposizioni concernenti la facoltà di mantenere in servizio gli avventizi presso le varie Amministrazioni dello Stato. (020U1739)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))