Che proroga sino al 30 aprile 1921 la efficacia delle disposizioni
concernenti la facoltà di mantenere in servizio gli avventizi presso
le varie Amministrazioni dello Stato. (020U1739)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/1920
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)