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REGIO DECRETO 14 novembre 1920, n. 1702

Che assegna, a decorrere dal 1° novembre 1920, una indennità di alloggio di L. 600 mensili ai ministri e ai sottosegretari di Stato, che non abbiano stabile residenza in Roma, per il periodo durante il quale compiono le loro rispettive funzioni e sempre quando i Dicasteri ai quali appartengono non provvedano essi stessi all'alloggio. (020U1702)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 05/09/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))