Che assegna, a decorrere dal 1° novembre 1920, una indennità di
alloggio di L. 600 mensili ai ministri e ai sottosegretari di Stato,
che non abbiano stabile residenza in Roma, per il periodo durante il
quale compiono le loro rispettive funzioni e sempre quando i
Dicasteri ai quali appartengono non provvedano essi stessi
all'alloggio. (020U1702)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/1920
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)