Che fissa la decorrenza della validità delle concessioni
ferroviarie, di cui all'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 406, per
uso delle famiglie, per le persone di servizio e per trasporto di
bagaglio dei senatori del Regno e dei deputati al Parlamento.
(020U1658)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/1920
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)