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REGIO DECRETO 14 novembre 1920, n. 1658

Che fissa la decorrenza della validità delle concessioni ferroviarie, di cui all'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 406, per uso delle famiglie, per le persone di servizio e per trasporto di bagaglio dei senatori del Regno e dei deputati al Parlamento. (020U1658)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))