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LEGGE 30 settembre 1920, n. 1364

Che reca provvedimenti a favore dei ricevitori postali, telegrafici, fonotelegrafici, supplenti, portalettere rurali e procaccia a piedi. (020U1364)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))