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REGIO DECRETO-LEGGE 30 settembre 1920, n. 1342

Concernente provvedimenti per il credito ed i contratti agrari nelle Provincie del Mezzogiorno e delle isole danneggiate dalla siccità. (020U1342)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/1920
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1922, n. 1090 (in G.U. 09/08/1922, n. 187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-10-1920 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Ritenuta la grande urgenza di dare applicazione ai provvedimenti relativi al credito ed ai contratti agrari nelle Provincie del Mezzogiorno e delle isole, danneggiate dalla siccità; contenuti nel disegno di legge relativo, per quella parte che ha ottenuto l'approvazione dei due rami del Parlamento;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri per la giustizia e per gli affari di culto e per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Agli Istituti che compiono operazioni di credito agrario nel Mezzogiorno e nelle isole, ai sensi delle leggi vigenti in materia, è concesso un termine utile di 90 giorni dalla scadenza per elevare il protesto delle cambiali agrarie che furono emesse in dipendenza di prestiti a beneficio di terreni coltivati a cereali con scadenza dal 1° agosto al 30 ottobre 1920.

A favore dei detti Istituti decorreranno gli interessi di mora dal giorno della scadenza degli effetti in misura non superiore al 6 per cento.