Che approva in via definitiva l'elenco pubblicato nella «Gazzetta
ufficiale» 4 novembre 1916, numero 260 (foglio e supplementare),
determinante per ciascun comune del Regno il grado di istruzione
richiesto dalla legge 26 giugno 1913, n. 886, per l'ammissione dei
fanciulli al lavoro negli stabilimenti industriali. (020U1180)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 17/09/1920
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)