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REGIO DECRETO-LEGGE 8 giugno 1920, n. 822

Che concede agli impiegati di ruolo degli archivi notarili distrettuali e sussidiari una ulteriore anticipazione sui futuri stipendi. (020U0822)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 27-6-1920
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973; 
 
  Visto l'art. 74 del Nostro decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  guardasigilli,  ministro  segretario  di
Stato per la giustizia  e  gli  affari  di  culto,  di  concerto  col
ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Agli impiegati di  ruolo  degli  archivi  notarili  distrettuali  e
sussidiari, con effetto dal 1° maggio 1919, e' conceduto, in  acconto
degli   aumenti   che   risulteranno   loro   dovuti    in    seguito
all'approvazione delle nuove tabelle degli  stipendi  e  in  aggiunta
all'anticipazione di L. 1200 disposta con il decreto  Luogotenenziale
19  giugno  1919,  n.  973,  un'ulteriore   anticipazione   di   lire
cinquecento ai conservatori e di lire ottocento agli altri impiegati. 
 
  Qualora, in seguito  alla  liquidazione  dei  nuovi  stipendi,  non
risultassero dovuti arretrati,  oppure  essi  non  raggiungessero  un
importo pari alla somma  anticipata,  questa  verra'  trattenuta  sui
futuri stipendi a rate mensili, nella misura che verra' stabilita con
decreto del ministro della giustizia e degli affari di culto.