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REGIO DECRETO-LEGGE 7 giugno 1920, n. 739

Che apporta modificazioni ed aggiunte ai Regi decreti-legge 23 ottobre 1919 n. 1971 e 27 novembre stesso anno n. 2231, sullo stato giuridico ed economico del personale delle varie amministrazioni dello Stato. (020U0739)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 7 aprile 1921, n. 379 (in G.U. 22/04/1921, n. 95).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-6-1920 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro Segretario di Stato per l'interno e del ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




All'art. 44 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, è aggiunto il seguente comma: «L'abbreviazione di cui sopra è concessa anche a quelli degli attuali impiegati d'ordine ed agenti subalterni, i quali, pure non avendo conseguito la nomina all'impiego civile in base alle leggi predette, abbiano tuttavia compiuti negli anzidetti corpi, gli anni di servizio richiesti per tale nomina».