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REGIO DECRETO-LEGGE 2 maggio 1920, n. 698

Che autorizza la creazione di un Istituto nazionale di credito edilizio con sede in Roma. (020U0698)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 22-6-1920
al: 12-2-1921
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico delle leggi sul  credito  fondiario  approvato
con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646; 
 
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  le  case
popolari ed economiche emanato con R. decreto-legge 30 novembre 1919,
n. 2318 e modificato con Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 16; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti  e
consumi alimentari, di concerto con i ministri per le finanze  e  per
il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Il Governo del  Re  e'  autorizzato  a  concedere  l'esercizio  del
credito edilizio a un Istituto con sede in Roma, che entro  sei  mesi
dalla data del presente decreto si costituisca con un capitale di 100
milioni di lire interamente versato, aumentabile fino a 300  milioni,
e si uniformi alle condizioni e cautele che saranno  determinate  dal
ministro di industria, commercio e lavoro, di concerto  col  ministro
del tesoro. 
 
  L'Istituto nazionale di credito edilizio sara' regolato, oltre  che
dalle disposizioni contenute nel presente decreto,  da  tutte  quelle
che  regolano  il  credito  fondiario,  in  quanto  siano  con   esse
compatibili.