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REGIO DECRETO-LEGGE 2 maggio 1920, n. 621

Che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva marittima approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860. (020U0621)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/1920
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 1922, n. 922 (in G.U. 19/07/1922, n. 169).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-6-1920 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, serie 3ª;
Vista la legge 1° febbraio 1900, n. 26, portante il passaggio dalla R. marina al R. esercito di talune categorie di militari in congedo;
Vista la legge 27 dicembre 1906, n. 679, che approva modificazioni alla legge sulla leva marittima;
Vista la legge 5 luglio 1908, n. 348, recante modificazioni alle leggi di leva marittima;
Vista la legge 18 luglio 1911, n. 765, concernente la riduzione della ferma degli inscritti di leva marittima;
Vista la legge 7 giugno 1914, n. 509, che porta modificazioni alle disposizioni esistenti sulla leva marittima;
Visto il decreto Luogotenenziale 21 marzo 1918, numero 427, che sostituisce l'art. 3 del testo unico delle leggi sulla leva marittima;
Visto il decreto Luogotenenziale 20 aprile 1919, numero 664, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva marittima;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Al testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con Regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, serie 3ª, ed alle successive disposizioni che regolano la materia, sono apportate le modificazioni che risultano dal presente decreto.