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REGIO DECRETO-LEGGE 18 aprile 1920, n. 580

Che modifica alcune disposizioni del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, sul risarcimento dei danni di guerra e detta nuove norme per la liquidazione delle indennità relative ad immobili distrutti totalmente o parzialmente, fissando inoltre al 31 dicembre 1920 il termine per la presentazione delle domande di risarcimento. (020U0580)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-5-1920 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico delle disposizioni pel risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, modificato dai Nostri decreti in data 24 luglio 1919, n. 1425, 13 settembre 1919, n. 1629, e 27 novembre 1919, n. 2422;

Sulla

proposta del ministro per le terre liberate, di concerto col presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e dei ministri del tesoro, delle finanze e della giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Fermo restando il disposto dell'art. 1 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2495, per ciò che concerne le domande di risarcimento di danni per la perdita di animali bovini, il termine per la presentazione di tutte le altre domande di risarcimento dei danni di guerra stabilito nell'art. 23, prima parte, del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, sotto pena di decadenza, è fissato sino a tutto il 31 dicembre 1920, salvo i casi di forza maggiore da riconoscersi dalle Commissioni per l'accertamento dei danni e la liquidazione delle indennità, o dalla autorità giudiziaria nei casi in cui questa è competente per valore per la liquidazione.