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REGIO DECRETO 29 aprile 1920, n. 562

Approvazione delle tabelle organiche per alcuni personali appartenenti ai ruoli speciali e tecnici dell'Amministrazione militare per l'applicazione ai medesimi dei ruoli aperti. (020U0562)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/12/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  1-12-1919 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 74 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, che regola lo stato giuridico ed economico del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato;
Visto il decreto legge 27 novembre 1919, n. 2231 che reca varianti ed aggiunte a quello succitato;
Visto il decreto-legge 20 aprile 1920, n. 451 relativo all'ordinamento provvisorio del R. esercito;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono approvate le annesse tabelle, dalla lettera A alla lettera H, riguardanti i seguenti personali dei ruoli speciali e tecnici dell'Amministrazione militare, ai quali vengono applicati i ruoli aperti e gli stipendi indicati nelle tabelle stesse:

Direttore tecnico dell'Istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica;

Farmacisti militari;

Maestri civili di scherma e di educazione fisica;

Personale civile tecnico dei depositi di allevamento cavalli;

Personale della giustizia militare;

Personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare;

Capitecnici di artiglieria e genio;

Disegnatori tecnici.

Per tali personali la decorrenza dei nuovi stipendi rimane stabilita al 1° maggio 1919; nel resto il presente decreto andrà in vigore dal 1° dicembre 1919.