Che stabilisce un termine alla facoltà concessa all'autorità
giudiziaria dall'art. 12 del decreto Luogotenenziale 1° febbraio
1918, n. 102, di sospendere la esecuzione delle obbligazioni
contratte anteriormente al 1° novembre 1917, da persone o Enti
residenti in territori che furono occupati dal nemico. (020U0468)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/1921
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)