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REGIO DECRETO 4 marzo 1920, n. 468

Che stabilisce un termine alla facoltà concessa all'autorità giudiziaria dall'art. 12 del decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102, di sospendere la esecuzione delle obbligazioni contratte anteriormente al 1° novembre 1917, da persone o Enti residenti in territori che furono occupati dal nemico. (020U0468)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026