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REGIO DECRETO 26 febbraio 1920, n. 271

Che approva le norme per l'applicazione del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, recante provvedimenti a favore delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione. (020U0271)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/04/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/05/1955)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-4-1920

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, recante provvedimenti a favore delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione;
Visto l'art. 20 del citato decreto-legge col quale è data facoltà al ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col ministro di agricoltura, di promuovere l'approvazione con R. decreto delle norme per l'applicazione del medesimo decreto-legge.

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, di concerto col ministro di agricoltura; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



Sono approvate le unite norme per l'applicazione del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, recante provvedimenti a favore delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione, viste, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

Ferraris- Visocchi.

Visto, Il guardasigilli: Mortara.