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REGIO DECRETO-LEGGE 22 gennaio 1920, n. 135

Concernente l'obbligo della presentazione dei rendiconti alla Corte dei conti per le gestioni fuori bilancio di carattere straordinario. (020U0135)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 5-3-1920
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  il
tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Per tutte le gestioni fuori  bilancio  di  carattere  straordinario
che, con qualsiasi ordinamento, siano state costituite presso  organi
civili o militari, dell'Amministrazione dello Stato, e' fatto obbligo
di presentare rendiconto alla Corte dei conti. 
 
  Tale obbligo si riferisce ai conti individuali di ciascun contabile
che abbia avuto gestione di danaro o di materie per le aziende di cui
trattasi  ed  ai  conti  riassuntivi  delle  aziende  stesse  per  le
risultanze complessive. 
 
  I conti riassuntivi, dopo  la  revisione  della  Corte  dei  conti,
saranno presentati al Parlamento dal ministro del tesoro.