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REGIO DECRETO 15 gennaio 1920, n. 80

Che approva il nuovo piano regolatore edilizio e di ampliamento per la città di Torino. (020U0080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  12-3-1920 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni a causa di pubblica utilità;
Vista la legge 5 aprile 1908, n. 141, che approvò il piano generale edilizio regolatore e di ampliamento di Torino, stabilendo i termini di 20, 30 e 35 anni per l' attuazione di esso rispettivamente nella prima, nella seconda e nella terza zona;
Vista la legge 23 giugno 1912, n. 821 con la quale autorizzavasi la città di Torino a dichiarare, agli effetti del dazio, compresi nel Comune chiuso tutti i terreni circoscritti dalla linea approvata dal Consiglio comunale il 3 maggio 1912, e ad estendere ai medesimi, insieme con tutte le disposizioni della legge 5 aprile 1908, il piano edilizio, mediante modificazioni da approvarsi con decreto Reale; e dichiaravansi di pubblica utilità le opere della cinta daziaria e del coordinamento ad essa del piano edilizio;
Ritenuto che con deliberazione 30 maggio 1913 il Consiglio comunale di Torino, volendo modificare il piano approvato nel 1908 e coordinarlo con la nuova cinta daziaria, adottò un primo nuovo piano per il territorio a sinistra del Po e la parte pianeggiante della sponda destra a piè della collina, fino alle strade di Moncalieri e di Casale;
Che, procedutosi, con decorrenza dal 25 luglio 1913, alla pubblicazione e al deposito degli atti, reclamarono, a prescindere dalle opposizioni tardive, Bettuzzi Vito ed altri - Vaccarino, Tealdi e Rigat - Ambrosetti Vincenzo ed altri - la ditta Sacerdote - Bianca Quirico - Milano Maddalena e figli - Tealdi Matteo e figli De Stefanis Giovanni - Gianotti Romano - la Società finanziaria e industriale torinese - la ditta Diena e Colombo - l'Unione stearinerie Lanza - Denina Andrea e Carlo - e i coniugi Anino;
Che Bettuzzi e gli altri firmatari del primo reclamo chiedevano fosse ridotta la larghezza di una strada; Vaccarino, Tealdi e Rigat che fosse spostato un dato tracciato stradale; Ambrosetti e cointeressati facevano una richiesta analoga; la ditta Sacerdote domandava che fossero soppresse una strada e una piazza, che fosse ridotta la larghezza di alcuni piazzali e di alcune vie, e, infine, che fosse prolungata la linea di fabbricazione di una strada; Bianca Quirico voleva che una strada fosse spostata o ristretta; i Milano domandavano che fosse spostato il tracciato di due strade; i Tealdi invocavano se spostato il tracciato di due strade; i Tealdi invocavano l'abolizione di un piazzale; De Stefania chiedeva fosse ridotta la larghezza d' una piazza; Gianotti Romano propugnava la soppressione o almeno la riduzione della larghezza d'alcune strade; la Società finanziaria e industriale torinese domandava che un dato appezzamento di terreno, anziché essere adibito a piazza, rimanesse destinato alla fabbricazione e che una strada venisse ristretta, protestando inoltre contro la soppressione di altri due tratti di strada; la ditta Diena e Colombo reclamava contro la destinazione a giardino di parte della cascina Repetti, di sua proprietà, sostenendo che si trattava di opera meramente di lusso e costosa, che quei terreni avrebbero infatti dovuto essere pagati a prezzo di aree fabbricabili, e che essa aveva ceduto parte della cascina (angolo vie Frejus e Caraglio), sulla quale parte era stata eretta una segheria la quale avrebbe dovuto essere calcolata per l'indennità mentre non figurava nel piano, da considerarsi pertanto come inesatto; l'Unione stearinerie Lanza protestava contro l'allargamento della via Molinette, la disposizione di una nuova via e la formazione di un nuovo giardino pubblico, le quali opere, a suo dire, significavano la distruzione della fabbrica e dell'industria; osservava che la legge del 1908 consentiva soltanto delle modificazioni al piano e che invece era stato allestito un vero nuova piano regolatore; che poi le opere progettate in luogo delle primitive non corrispondevano all' interesse generale, mentre ledevano eccessivamente quello privato, e che l' espropriazione dello stabilimento sarebbe stata costosissima, in quanto l' indennità avrebbe dovuto comprendere l'intera, spesa d' impianto; i Denina chiedevano fossero soppressi alcuni prolungamenti stradali; e, infine, i coniugi Anino domandavano che il piano originario non fosse modificato nel punto d'incrocio dei corsi Palermo e Mosca;
Che i detti reclami furono presi in esame dal Consiglio comunale e parte respinti parte accolti, con conseguenti ritocchi al piano approvato nel maggio 1913, mentre altre modificazioni furono ad esso apportate indipendentemente dai reclami;
Che con deliberazione 27 febbraio 1914 il Consiglio comunale approvava il protendimento della via S. Ottavio fino alla via Po;
Che nella seduta del 27 aprile 1914 il Consiglio stesso deliberava l' inclusione nel nuovo piano dei due allineamenti delle future ricostruzioni con portici in ampliamento della via Roma - del protendimento dalla via Viotti fino alla via S. Teresa - degli allineamenti delle vie della Caccia, Bertola, delle Finanze e Principe Amedeo - e delle gallerie attorno alla chiese di piazza S.
Carlo; e stabiliva l'adozione del piano particolareggiato di esecuzione indicante le zone laterali alle quali potessero estendersi le espropriazioni e le opere di demolizione relative;
Che con deliberazione 1° dicembre 1913 il Consiglio comunale di Torino approvò un secondo nuovo piano regolatore, relativo al territorio del Comune a monte delle strade di Moncalieri e di Casale;
Che detto secondo piano comprendeva due zone, una pianeggiante, già inclusa nel piano approvato con la legge del 1908 e situata tra le ripetute strade o la nuova cinta daziaria, ed una esclusivamente collinare, di cui solo una parte compare nel piano del 1908;
Che per quest' ultima parte il nuovo piano è già stato approvato col decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, così che se ne può qui prescindere;
Ritenuto, quanto alla parte pianeggiante, che il piano adottato con la deliberazione 1° dicembre 1913 fu pubblicato nel marzo successivo e che sorsero vari ricorsi, dei quali furono prodotti tempestivamente quelli di Tresca Ernesto, Turina Vittorio, Martinengo Giuseppe, Peila Carlo, Morelli Ettore, Beatrice Engelfred, Re Luigia, Lovera Battista ed L. e M. Calderi, e della Itala Film, Sciamengo ed altri;
Che il Tresca reclamava contro il vincolo di un suo stabile alla fabbricazione di villini; che analoghi reclami facevano il Turina, l' Engelfred ed il Lovera; il Martinengo chiedeva una variante, affinchè non fosse toccata una sua proprietà; il Peila domandava la soppressione di un tratto di strada, il Morelli protestava contro il tracciato di una strada, per la quale proponeva delle varianti;
Luigia Re proponeva delle varianti al tracciato della cinta daziaria, nell' interesse di un Istituto di beneficenza per l'educazione delle giovani discole; i Calderini chiedevano la soppressione di una strada o la modificazione del suo tracciato, e l' Itala Film e cointeressati chiedevano essi pure lo spostamento del tracciato di una strada;
Che i reclami furono presi in esame dal Consiglio comunale e parte respinti parte accolti, con conseguenti ritocchi al piano;
Ritenuto che a questo punto l' Amministrazione comunale pensò di riunire e coordinare i due piani regolatori rispettivamente approvati con le deliberazioni consigliari 30 maggio e 1° dicembre 1913, e fece pertanto allestire dal proprio ufficio tecnico il nuovo piano generale unico, nei quale furono introdotte tutte e modificazioni e aggiunte adottate dal Consiglio comunale;
Vista la deliberazione 5 gennaio 1915 della Giunta comunale, relativa all'approvazione di detto piano generale unico;
Visto il piano stesso;
Ritenuto che anche questo fu pubblicato nel maggio 1917, con la avvertenza però che le eventuali opposizioni avrebbero dovuto limitarsi alle varianti apportate ai due piani parziali, e che non sorse in termine alcun reclamo;
Che il relativo avviso del sindaco in data del 5 detto mese avvertiva che le opere di risanamento concernenti la via Roma e adiacenze, di cui nella deliberazione 27 aprile 1914, nonché il protendimento della via S. Ottavio fino alla via Po, di cui nella deliberazione 27 febbraio stesso anno, per quanto segnati nel piano avevano soltanto carattere indicativo di un programma di lavori da eseguirsi dal Comune, senza limite di tempo, previa speciale dichiarazione di pubblica utilità da promuoverai caso per caso per ogni singola opera;
Che il nuovo piano generale fu esaminato e ritenuto ammissibile dalla Giunta provinciale amministrativa, la quale opinò doversi respingere tutti i reclami prodotti avverso i due piani dei quali esso risulta composto e non accolti dal Comune, e che la relativa decisione della Giunta stessa fu notificata agli opponenti, né consta che questi abbiano persistito nei loro reclami;
Che il piano generale unico fu sottoposto ad un particolare esame nei riguardi delle esigenze ferroviarie ed in quelli di eventuali pregiudizi all' impianto di Millefonti, di proprietà della Società A. per la condotta delle acque potabili, impianto che fornisce alla città di Torino acqua buona e salubre, risultandone la possibilità di conciliare con poche riserve i veri interessi;
Considerando che il nuovo piano regolatore disciplina opportunamente l' ampliamento della città fino alla nuova cinta daziaria e nella parte già disciplinata dalla legge del 1908 introduce varianti dirette a conseguire quel migliore ordinamento della viabilità e dell' edificazione che era consigliato dall' esperienza;
Considerato quanto ai reclami prodotti contro i due progetti dai quali è costituito il nuovo piano in parola, che alcuni di essi vennero già accolti dal Comune e introdotti, come si è detto, nel piano stesso;
Che gli altri reclami, anche se si prescindesse dalla questione se essi siano o meno decaduti, risultano infondati e sono ad ogni modo da respingere;
Che infatti ad essi, in quanto sono diretti a modificazioni, si oppongono gli argomenti che indussero le autorità tecniche a giudicare sfavorevolmente critiche e proposte e a confermare il progetto definitivo del Comune;
Che soltanto merita di essere attuato il concetto contenuto nella opposizione della ditta Diena e Colombo, contraria alla progettata formazione di un giardino in angolo fra il corso Trapani e il corso Peschiera, e che pertanto tale giardino dovrà essere soppresso e la relativa area conservare la primitiva destinazione;
Che in questa sede non può discutersi di ciò che devesi calcolare per determinare l' indennità di espropriazione o dei criteri da seguire al riguardo;
Che il piano in parola è esatto e non vale a far ritenere il contrario la circostanza che non vi figuri la segheria all' angolo delle vie Frejus e Caraglio, in quanto, a parte altro, verosimilmente la segheria non esisteva quando il Comune fece i rilievi;
Che il nuovo piano non altera le linee generali e direttive del progetto approvato con la legge del 1908;
Che, dati i propositi del Comune, devono escludersi dal nuovo piano le opere di risanamento concernenti la via Roma e adiacenze e il protendimento della via S. Ottavio fino alla via Po;
Che per le esigenze del servizio ferroviario l' approvazione del piano deve essere subordinata alle seguenti condizioni: a) nessuna espropriazione od asservimento subirà la proprietà ferroviaria e i progetti delle opere interessanti la ferrovia, quali cavalcavia, sottopassaggi, passerelle, ecc, saranno preventivamente concordati con l'Amministrazione ferroviaria; b) s'intende esclusa dal nuovo piano la zona compresa fra l'attuale confine ferroviario e gli allineamenti delle vie Regaldi e Cimarosa c) del pari s'intendono escluse lo zone di terreno ad est della stazione di Torino smistamento che si incuneano nella proprietà ferroviaria fra le vie Busca e Bisalta; d) infine dovrà essere esclusa dal nuovo piano la zona compresa fra la ferrovia, il corso P. Maurizio ed il proseguimento verso sud di via Albenga;
Che allo scopo di non pregiudicare la purezza delle acque di Millefonti sarebbe opportuno che non fosse edificato nella zona di protezione, indicata nel piano con contorno giallo;
Che però il vietare l' edificazione esorbita dalle facoltà che in questa sede spettano al Governo;
Che per restare nei limiti di tali facoltà si può invece negare al Comune la facoltà di espropriare le aree che nella zona stessa sono destinate alla fabbricazione;
Che, oltre a ciò, l'apertura delle vie indicate nel piano sarà subordinata alle prescrizioni seguenti: a) la fognatura nera non attraverserà la detta zona di protezione; b) la fognatura bianca potrà costruirsi in tutte le strade progettate nel piano alle seguenti due condizioni: 1° nei tratti ove le nuove strade corrono in trincea od al piano di campagna la profondità degli scavi per la costruzione dei canali non potrà eccedere i m. 2 sotto il piano viabile del progetto; per i tratti in rilevato detta profondità massima di m. 2 sarà misurata dal piano del terreno preesistente; in nessun caso però sarà tollerato uno scavi di profondità superiore a m. 3 sotto il piano di campagna; 2° i canali saranno costruiti in modo da assicurare la perfetta e permanente impermeabilità;
Considerando che i nuovi ponti progettati sulla Dora, le rettifiche che si vorrebbero apportare al corso di questo fiume e al porto fluviale o, in genere, le opere che interessano il regime idraulico dovranno essere autorizzate a norma di legge.
Che del pari dovrà essere autorizzata l'occupazione dei beni di demanio o d'uso pubblico;
Che per quanto riguarda i termini per l'ultimazione del piano il Comune chiede siano mantenuti quelli di 20, 30 e 35 anni, rispettivamente stabiliti per le tre zone di cui alla legge 5 aprile 1908 e decorrenti dalla data della promulgazione della legge stessa;
Che i limiti della prima e della seconda zona rimangono invariati, mentre quello della terza è variato ed ampliato rispetto al limite del primitivo piano;
Uditi il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Con le esclusioni e sotto le condizioni e riserve suindicate è approvato il nuovo piano regolatore di Torino adottato con deliberazione 5 gennaio 1915 di quella Giunta comunale.