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REGIO DECRETO 15 gennaio 1920, n. 80

Che approva il nuovo piano regolatore edilizio e di ampliamento per la città di Torino. (020U0080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 12-3-1920
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni a causa
di pubblica utilita'; 
 
  Vista la legge 5  aprile  1908,  n.  141,  che  approvo'  il  piano
generale edilizio regolatore e di ampliamento di Torino, stabilendo i
termini di 20, 30 e 35 anni per l' attuazione di esso rispettivamente
nella prima, nella seconda e nella terza zona; 
 
  Vista la legge 23 giugno 1912, n. 821 con la quale autorizzavasi la
citta' di Torino a dichiarare, agli effetti del dazio,  compresi  nel
Comune chiuso tutti i terreni circoscritti dalla linea approvata  dal
Consiglio comunale il 3 maggio 1912,  e  ad  estendere  ai  medesimi,
insieme con tutte le disposizioni della legge 5 aprile 1908, il piano
edilizio, mediante modificazioni da approvarsi con decreto  Reale;  e
dichiaravansi di pubblica utilita' le opere della  cinta  daziaria  e
del coordinamento ad essa del piano edilizio; 
 
  Ritenuto che con deliberazione 30 maggio 1913 il Consiglio comunale
di  Torino,  volendo  modificare  il  piano  approvato  nel  1908   e
coordinarlo con la nuova cinta daziaria, adotto' un primo nuovo piano
per il territorio a sinistra del Po e  la  parte  pianeggiante  della
sponda destra a pie' della collina, fino alle strade di Moncalieri  e
di Casale; 
 
  Che,  procedutosi,  con  decorrenza  dal  25  luglio   1913,   alla
pubblicazione e al deposito degli atti,  reclamarono,  a  prescindere
dalle opposizioni tardive, Bettuzzi Vito ed altri - Vaccarino, Tealdi
e Rigat - Ambrosetti Vincenzo ed altri - la ditta Sacerdote -  Bianca
Quirico - Milano Maddalena  e  figli  -  Tealdi  Matteo  e  figli  De
Stefanis Giovanni - Gianotti  Romano  -  la  Societa'  finanziaria  e
industriale  torinese  -  la  ditta  Diena  e  Colombo   -   l'Unione
stearinerie Lanza - Denina Andrea e Carlo - e i coniugi Anino; 
 
  Che Bettuzzi e gli altri firmatari  del  primo  reclamo  chiedevano
fosse ridotta la larghezza di una strada; Vaccarino, Tealdi  e  Rigat
che  fosse  spostato  un  dato  tracciato  stradale;   Ambrosetti   e
cointeressati facevano una  richiesta  analoga;  la  ditta  Sacerdote
domandava che fossero soppresse una strada e una  piazza,  che  fosse
ridotta la larghezza di alcuni piazzali e di alcune vie,  e,  infine,
che fosse prolungata la linea di fabbricazione di una strada;  Bianca
Quirico voleva che una strada fosse spostata o  ristretta;  i  Milano
domandavano che fosse spostato il tracciato di due strade;  i  Tealdi
invocavano  se  spostato  il  tracciato  di  due  strade;  i   Tealdi
invocavano l'abolizione di un piazzale; De  Stefania  chiedeva  fosse
ridotta la larghezza d' una piazza;  Gianotti  Romano  propugnava  la
soppressione o almeno la riduzione della larghezza  d'alcune  strade;
la Societa' finanziaria e industriale torinese domandava che un  dato
appezzamento di terreno, anziche' essere adibito a piazza,  rimanesse
destinato alla fabbricazione e  che  una  strada  venisse  ristretta,
protestando inoltre contro la soppressione di  altri  due  tratti  di
strada; la ditta Diena e Colombo reclamava contro la  destinazione  a
giardino  di  parte  della  cascina  Repetti,  di   sua   proprieta',
sostenendo che si trattava di opera meramente di lusso e costosa, che
quei terreni avrebbero infatti dovuto essere pagati a prezzo di  aree
fabbricabili, e che essa aveva ceduto parte della cascina (angolo vie
Frejus e Caraglio), sulla quale parte era stata eretta  una  segheria
la quale avrebbe dovuto essere calcolata per l'indennita' mentre  non
figurava nel piano, da considerarsi pertanto come inesatto;  l'Unione
stearinerie  Lanza  protestava  contro   l'allargamento   della   via
Molinette, la disposizione di una nuova via e  la  formazione  di  un
nuovo giardino pubblico, le quali opere, a suo dire, significavano la
distruzione della fabbrica e dell'industria; osservava che  la  legge
del 1908 consentiva soltanto  delle  modificazioni  al  piano  e  che
invece era stato allestito un vero nuova piano regolatore; che poi le
opere progettate in luogo delle primitive  non  corrispondevano  all'
interesse generale, mentre ledevano eccessivamente quello privato,  e
che l' espropriazione dello stabilimento sarebbe stata  costosissima,
in quanto l' indennita' avrebbe dovuto comprendere l'intera, spesa d'
impianto; i Denina chiedevano fossero soppressi alcuni  prolungamenti
stradali; e,  infine,  i  coniugi  Anino  domandavano  che  il  piano
originario non  fosse  modificato  nel  punto  d'incrocio  dei  corsi
Palermo e Mosca; 
 
  Che i detti reclami furono presi in esame dal Consiglio comunale  e
parte respinti parte  accolti,  con  conseguenti  ritocchi  al  piano
approvato nel maggio 1913, mentre altre modificazioni furono ad  esso
apportate indipendentemente dai reclami; 
 
  Che con  deliberazione  27  febbraio  1914  il  Consiglio  comunale
approvava il protendimento della via S. Ottavio fino alla via Po; 
 
  Che nella seduta del 27 aprile 1914 il Consiglio stesso  deliberava
l' inclusione nel nuovo  piano  dei  due  allineamenti  delle  future
ricostruzioni con  portici  in  ampliamento  della  via  Roma  -  del
protendimento dalla via Viotti  fino  alla  via  S.  Teresa  -  degli
allineamenti  delle  vie  della  Caccia,  Bertola,  delle  Finanze  e
Principe Amedeo - e delle gallerie attorno alla chiese di  piazza  S.
Carlo;  e  stabiliva  l'adozione  del  piano   particolareggiato   di
esecuzione indicante le zone laterali alle quali potessero estendersi
le espropriazioni e le opere di demolizione relative; 
 
  Che con deliberazione 1° dicembre 1913  il  Consiglio  comunale  di
Torino approvo'  un  secondo  nuovo  piano  regolatore,  relativo  al
territorio del Comune a monte delle strade di Moncalieri e di Casale; 
 
  Che detto secondo piano comprendeva  due  zone,  una  pianeggiante,
gia' inclusa nel piano approvato con la legge del 1908 e situata  tra
le ripetute strade o la nuova cinta daziaria, ed  una  esclusivamente
collinare, di cui solo una parte compare nel piano del 1908; 
 
  Che per quest' ultima parte il nuovo piano e' gia' stato  approvato
col decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, cosi'  che  se  ne
puo' qui prescindere; 
 
  Ritenuto, quanto alla parte pianeggiante, che il piano adottato con
la deliberazione 1° dicembre 1913 fu pubblicato nel marzo  successivo
e che sorsero vari ricorsi, dei quali furono prodotti tempestivamente
quelli di Tresca Ernesto, Turina Vittorio, Martinengo Giuseppe, Peila
Carlo, Morelli Ettore, Beatrice Engelfred, Re Luigia, Lovera Battista
ed L. e M. Calderi, e della Itala Film, Sciamengo ed altri; 
 
  Che il Tresca reclamava contro il vincolo di un  suo  stabile  alla
fabbricazione di villini; che analoghi reclami facevano il Turina, l'
Engelfred  ed  il  Lovera;  il  Martinengo  chiedeva  una   variante,
affinche' non fosse toccata una sua proprieta'; il Peila domandava la
soppressione di un tratto di strada, il Morelli protestava contro  il
tracciato di una strada,  per  la  quale  proponeva  delle  varianti;
Luigia Re proponeva delle varianti al tracciato della cinta daziaria,
nell' interesse di un Istituto di beneficenza per l'educazione  delle
giovani discole; i Calderini chiedevano la soppressione di una strada
o la modificazione del suo tracciato, e l' Itala Film e cointeressati
chiedevano essi pure lo spostamento del tracciato di una strada; 
 
  Che i reclami furono presi in esame dal Consiglio comunale e  parte
respinti parte accolti, con conseguenti ritocchi al piano; 
 
  Ritenuto che a questo punto l' Amministrazione comunale  penso'  di
riunire e coordinare i due piani regolatori rispettivamente approvati
con le deliberazioni consigliari 30 maggio e 1° dicembre 1913, e fece
pertanto  allestire  dal  proprio  ufficio  tecnico  il  nuovo  piano
generale unico, nei quale furono introdotte tutte e  modificazioni  e
aggiunte adottate dal Consiglio comunale; 
 
  Vista la  deliberazione  5  gennaio  1915  della  Giunta  comunale,
relativa all'approvazione di detto piano generale unico; 
 
  Visto il piano stesso; 
 
  Ritenuto che anche questo fu pubblicato nel  maggio  1917,  con  la
avvertenza  pero'  che  le  eventuali  opposizioni  avrebbero  dovuto
limitarsi alle varianti apportate ai due piani parziali,  e  che  non
sorse in termine alcun reclamo; 
 
  Che il relativo avviso  del  sindaco  in  data  del  5  detto  mese
avvertiva che le opere di  risanamento  concernenti  la  via  Roma  e
adiacenze, di cui nella deliberazione  27  aprile  1914,  nonche'  il
protendimento della via S. Ottavio fino alla via  Po,  di  cui  nella
deliberazione 27 febbraio stesso anno, per quanto segnati  nel  piano
avevano soltanto carattere indicativo di un programma  di  lavori  da
eseguirsi  dal  Comune,  senza  limite  di  tempo,  previa   speciale
dichiarazione di pubblica utilita' da promuoverai caso per  caso  per
ogni singola opera; 
 
  Che il nuovo piano generale fu  esaminato  e  ritenuto  ammissibile
dalla Giunta provinciale  amministrativa,  la  quale  opino'  doversi
respingere tutti i reclami prodotti avverso i  due  piani  dei  quali
esso risulta composto e non accolti dal Comune,  e  che  la  relativa
decisione della Giunta  stessa  fu  notificata  agli  opponenti,  ne'
consta che questi abbiano persistito nei loro reclami; 
 
  Che il piano generale unico fu sottoposto ad un  particolare  esame
nei riguardi delle esigenze ferroviarie ed  in  quelli  di  eventuali
pregiudizi all' impianto di Millefonti, di proprieta' della  Societa'
A. per la condotta delle acque potabili, impianto che  fornisce  alla
citta' di Torino acqua buona e salubre, risultandone la  possibilita'
di conciliare con poche riserve i veri interessi; 
 
  Considerando   che   il   nuovo   piano    regolatore    disciplina
opportunamente l' ampliamento della  citta'  fino  alla  nuova  cinta
daziaria e  nella  parte  gia'  disciplinata  dalla  legge  del  1908
introduce varianti dirette a  conseguire  quel  migliore  ordinamento
della viabilita' e  dell'  edificazione  che  era  consigliato  dall'
esperienza; 
 
  Considerato quanto ai reclami prodotti contro i  due  progetti  dai
quali e' costituito il nuovo piano in  parola,  che  alcuni  di  essi
vennero gia' accolti dal Comune e introdotti, come si e'  detto,  nel
piano stesso; 
 
  Che gli altri reclami, anche se si prescindesse dalla questione  se
essi siano o meno decaduti, risultano infondati e sono ad  ogni  modo
da respingere; 
 
  Che infatti ad essi, in quanto sono  diretti  a  modificazioni,  si
oppongono  gli  argomenti  che  indussero  le  autorita'  tecniche  a
giudicare sfavorevolmente critiche  e  proposte  e  a  confermare  il
progetto definitivo del Comune; 
 
  Che soltanto merita di essere attuato il concetto  contenuto  nella
opposizione della ditta Diena e Colombo,  contraria  alla  progettata
formazione di un giardino in angolo fra il corso Trapani e  il  corso
Peschiera, e che pertanto tale giardino dovra' essere soppresso e  la
relativa area conservare la primitiva destinazione; 
 
  Che in questa sede non puo' discutersi di cio' che devesi calcolare
per determinare l' indennita' di  espropriazione  o  dei  criteri  da
seguire al riguardo; 
 
  Che il piano in parola e' esatto e  non  vale  a  far  ritenere  il
contrario la circostanza che non vi figuri la  segheria  all'  angolo
delle vie Frejus e Caraglio, in quanto, a parte altro, verosimilmente
la segheria non esisteva quando il Comune fece i rilievi; 
 
  Che il nuovo piano non altera le linee  generali  e  direttive  del
progetto approvato con la legge del 1908; 
 
  Che, dati i propositi del Comune, devono escludersi dal nuovo piano
le opere di risanamento concernenti la via  Roma  e  adiacenze  e  il
protendimento della via S. Ottavio fino alla via Po; 
 
  Che per le esigenze del servizio ferroviario  l'  approvazione  del
piano deve essere subordinata alle seguenti  condizioni:  a)  nessuna
espropriazione od asservimento subira' la proprieta' ferroviaria e  i
progetti delle opere  interessanti  la  ferrovia,  quali  cavalcavia,
sottopassaggi, passerelle, ecc,  saranno  preventivamente  concordati
con l'Amministrazione ferroviaria; b)  s'intende  esclusa  dal  nuovo
piano la zona  compresa  fra  l'attuale  confine  ferroviario  e  gli
allineamenti delle vie Regaldi e Cimarosa  c)  del  pari  s'intendono
escluse  lo  zone  di  terreno  ad  est  della  stazione  di   Torino
smistamento che si incuneano nella proprieta' ferroviaria fra le  vie
Busca e Bisalta; d) infine dovra' essere esclusa dal nuovo  piano  la
zona  compresa  fra  la  ferrovia,  il  corso  P.  Maurizio   ed   il
proseguimento verso sud di via Albenga; 
 
  Che allo scopo di  non  pregiudicare  la  purezza  delle  acque  di
Millefonti sarebbe opportuno che non fosse edificato  nella  zona  di
protezione, indicata nel piano con contorno giallo; 
 
  Che pero' il vietare l' edificazione esorbita dalle facolta' che in
questa sede spettano al Governo; 
 
  Che per restare nei limiti di tali facolta' si puo'  invece  negare
al Comune la facolta' di espropriare le aree che  nella  zona  stessa
sono destinate alla fabbricazione; 
 
  Che, oltre a cio', l'apertura delle vie indicate  nel  piano  sara'
subordinata alle prescrizioni seguenti:  a)  la  fognatura  nera  non
attraversera' la detta zona di protezione;  b)  la  fognatura  bianca
potra' costruirsi in  tutte  le  strade  progettate  nel  piano  alle
seguenti due condizioni: 1° nei tratti ove le nuove strade corrono in
trincea od al piano di campagna la profondita'  degli  scavi  per  la
costruzione dei canali non potra' eccedere i  m.  2  sotto  il  piano
viabile del progetto; per i  tratti  in  rilevato  detta  profondita'
massima di m. 2 sara' misurata dal piano del terreno preesistente; in
nessun caso pero' sara' tollerato uno scavi di profondita'  superiore
a m. 3 sotto il piano di campagna; 2° i canali saranno  costruiti  in
modo da assicurare la perfetta e permanente impermeabilita'; 
 
  Considerando che i nuovi ponti progettati sulla Dora, le rettifiche
che si vorrebbero apportare al corso  di  questo  fiume  e  al  porto
fluviale o, in genere, le opere che interessano il  regime  idraulico
dovranno essere autorizzate a norma di legge. 
 
  Che del pari dovra' essere autorizzata l'occupazione  dei  beni  di
demanio o d'uso pubblico; 
 
  Che per quanto riguarda i termini per l'ultimazione  del  piano  il
Comune  chiede  siano  mantenuti  quelli  di  20,  30  e   35   anni,
rispettivamente stabiliti per le tre zone di cui alla legge 5  aprile
1908 e decorrenti dalla data della promulgazione della legge stessa; 
 
  Che i limiti della prima e della seconda zona rimangono  invariati,
mentre quello della terza e' variato ed ampliato rispetto  al  limite
del primitivo piano; 
 
  Uditi il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio  di
Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori
pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Con le esclusioni e sotto le condizioni  e  riserve  suindicate  e'
approvato  il  nuovo  piano  regolatore  di   Torino   adottato   con
deliberazione 5 gennaio 1915 di quella Giunta comunale.