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REGIO DECRETO 24 aprile 1902, n. CII (102)

Che autorizza l'esercizio a trazione elettrica del tronco tramviario da Grottaferrata a Rocca di Papa. (0200102R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/1902
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vigente al 16/06/2024
Testo in vigore dal: 31-5-1902
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie  a  trazione
meccanica e sulle ferrovie economiche; 
 
  Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con
Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306; 
 
  Visto il Nostro decreto 29 dicembre 1901,  col  quale  la  societa'
anonima  delle  tramvie  e  ferrovie  elettriche  di  Roma  e'  stata
autorizzata ad esercitare a trazione elettrica le linee tramviarie da
Roma a Grottaferrata e da Frascati a Genzano; 
 
  Vista la domanda, in data 9  aprile  1902,  della  societa'  stessa
tendente ad ottenere l'autorizzazione  all'esercizio  del  tronco  di
tramvia Grottaferrata (Squarciarelli)-Rocca di Papa, a  completamento
delle linee suddette da Roma a Grottaferrata e da Frascati a Genzano; 
 
  Sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed  il  comitato
superiore delle strade ferrate; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato  pei  lavori
pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E'  autorizzato  l'esercizio  a  trazione  elettrica   del   tronco
tramviario, a scartamento  normale,  che  distaccandosi  dalla  linea
Frascati-Genzano  nella  localita'  detta  Squarciarelli,  giunge   a
Meleto, nonche' del tratto  successivo  a  sistema  funicolare  ed  a
scartamento ridotto da Meleto a Rocca di Papa. 
 
  Tale  autorizzazione  viene  accordata  sotto  l'osservanza   delle
disposizioni della legge e del regolamento sopracitati, nonche' delle
prescrizioni contenute nel disciplinare annesso al Nostro decreto  29
dicembre 1901. 
 
  Le condizioni pero' che regolar devono  l'esercizio  del  tronco  a
trazione funicolare, saranno contenute  in  apposito  regolamento  da
sottoporsi, in tempo utile, all'approvazione del Ministero dei lavori
pubblici.