stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 26 gennaio 1902, n. XXII (22)

Che modifica il regolamento per l'istituto musicale Costa in Vigevano. (0200022R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1902
nascondi
vigente al 10/06/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  13-3-1902

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il regio decreto 7 aprile 1898, n. CII (parte supplementare), col quale fu approvato il regolamento per l'istituto musicale Costa in Vigevano;
Veduta la deliberazione in data 9 novembre 1901 del consiglio comunale di Vigevano circa la modificazione dell'articolo 28 del detto regolamento;
Sentito il consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



All'art. 28 del regolamento approvato con regio decreto 7 aprile 1898, n. CII (parte supplementare), per l'istituto musicale Costa in Vigevano, è sostituito il seguente:

Art. 28. - È stabilito un periodo di prova non inferiore a quattro mesi, dopo i quali gli allievi riconosciuti idonei, con apposito esame, verranno definitivamente ammessi alle scuole.

Il corso d' istruzione per gli strumenti ad arco è di anni otto, e di anni sei per gli altri. La commissione potrà accordare un maggiore periodo di istruzione a titolo di perfezionamento, mediante pagamento della tassa mensile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 febbraio 1902.

Reg. 1. Atti del Governo a f. 92. F. Rostagno.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. Cocco-Ortu.

N. Nasi.