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REGIO DECRETO 16 novembre 1919, n. 2586

Che istituisce un Ente autonomo pel porto di Ortona a Mare. (019U2586)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  29-1-1920 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti marittimi e ferroviari; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È istituito per la durata di anni sessanta un Ente autonomo con la denominazione di «Opera del porto di Ortona,», con sede in Ortona per la costruzione e l'esercizio delle opere di quel porto.

L'Ente sarà amministrato da un Consiglio composto di:

a) di un presidente nominato con R. decreto su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro dei trasporti marittimi e ferroviari:

b) due membri (uno tecnico ed uno amministrativo) nominati dal ministro dei lavori pubblici, fra i funzionari del Ministero dei lavori pubblici;

c) un membro nominato dal ministro del tesoro;

d) due membri (uno in rappresentanza delle ferrovie dello Stato ed uno dell'Amministrazione della marina mercantile) nominati dal ministro dei trasporti marittimi e ferroviari;

e) un rappresentante della provincia di Chieti e due del comune di Ortona eletti rispettivamente dal Consiglio, provinciale e dal Consiglio comunale anche fuori del proprio seno;

f) un rappresentante della Camera di commercio di Chieti.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il vice presidente.

Il presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di amministrazione presenterà, entro due mesi dalla sua costituzione, ai ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e del tesoro, il regolamento per il funzionamento dell'Ente, da approvarsi con le eventuali modifiche, mediante R. decreto, su proposta dei ministri anzidetti.

Con tale regolamento saranno altresì fissate le attribuzioni del Consiglio e del presidente.