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REGIO DECRETO 28 dicembre 1919, n. 2581

Che aumenta la indennità giornaliera dovuta al personale degli allievi chimici delle dogane. (019U2581)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/02/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  12-2-1920 al: 9-2-2011
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per il personale dei laboratori chimici delle dogane approvato con Nostro decreto 11 ottobre 1914, n. 1175;

Ritenuta l'opportunità di elevare, in correlazione con le mutate esigenze della vita, da L. 6 a L. 10 oltre gli aumenti consentiti dal decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, la misura dell'indennità giornaliera consentita a favore del personale degli allievi chimici, dall'art. 3, ultimo comma, del citato regolamento;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con decorrenza dal 1° ottobre 1919, l'indennità di lire sei giornaliere consentita a favore del personale degli allievi chimici, dall'art. 3, ultimo comma, del sopraccennato regolamento d'istituto, approvato con Nostro decreto 11 ottobre 1914, n. 1175, è elevata a lire dieci (10) giornaliere, oltre gli aumenti di cui al decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

Nitti - Tedesco - Schanzer.

Visto, Il guardasigilli: Mortara.