Che concede sessanta giorni di assegno ai militari dell'arma dei
carabinieri Reali e della R. guardia di finanza richiamati e che non
percepirono assegni militari perchè impiegati dello Stato.
(019U2512)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1920
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)