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REGIO DECRETO 30 novembre 1919, n. 2512

Che concede sessanta giorni di assegno ai militari dell'arma dei carabinieri Reali e della R. guardia di finanza richiamati e che non percepirono assegni militari perchè impiegati dello Stato. (019U2512)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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vigente al 10/06/2026
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