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REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1919, n. 2422

Che modifica gli articoli 8, 25 e 26 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, estendendo le disposizioni da esso stabilite al risarcimento dei danni causati di atti in genere del nemico, contrari ai principi del diritto di guerra. (019U2422)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/1919
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  31-12-1919 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico delle disposizioni per il risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto, del tesoro, delle finanze, della marina, delle terre liberate; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nell'art. 8 del testo unico delle disposizioni pel risarcimento dei danni di guerra approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, è inserito prima dell'ultimo comma il seguente:

Nei casi sia di distruzione o di deterioramento, nei quali non si addivenga al reimpiego di tutta o di parte della indennità, l'aumento di cui alla lettera c) è escluso o limitato alla sola somma soggetta a reimpiego, a seconda si tratti di distruzione totale o di distruzione parziale o deterioramento.