Che accorda agli ufficiali combattenti, già collocati o da
collocarsi in congedo, a qualunque categoria appartengano, assegni
speciali per completare gli studi presso scuole ordinarie, ecc.; per
compiere le loro pratiche presso ditte industriali, ecc.; per venir
destinati all'estero, ecc. e per riprendere la propria attività
professionale interrotta dalla guerra. (019U2408)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/1919
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)