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REGIO DECRETO 27 novembre 1919, n. 2408

Che accorda agli ufficiali combattenti, già collocati o da collocarsi in congedo, a qualunque categoria appartengano, assegni speciali per completare gli studi presso scuole ordinarie, ecc.; per compiere le loro pratiche presso ditte industriali, ecc.; per venir destinati all'estero, ecc. e per riprendere la propria attività professionale interrotta dalla guerra. (019U2408)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 10/06/2026